Sull’inapplicabilità del blocco delle procedure esecutive contro gli enti del servizio sanitario della Calabria ai crediti retributivi da lavoro

Sull’inapplicabilità del blocco delle procedure esecutive contro gli enti del servizio sanitario della Calabria ai crediti retributivi da lavoro


Sanità pubblica e sanitari – Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Regione Calabria  

L’art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 169 del 2022, inserito in sede di conversione dalla l. n. 196 del 2022, che sancisce il divieto di azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro; pertanto, è ammissibile l’azione avverso un’azienda sanitaria della Calabria per ottenere l’ottemperanza ad un giudicato relativo ad un credito retributivo da lavoro (1).


(1)    Non risultano precedenti in termini.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva agito in ottemperanza avverso un’azienda sanitaria calabrese per ottenere il pagamento di un credito retributivo da lavoro. Il T.a.r. aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies, comma 2, lett. g) d.l. n. 146 del 2021, come introdotto dalla legge di conversione n. 215 del 2021; e la Corte costituzionale aveva dichiarato tale norma – che vietava di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli Enti del Servizio sanitario della Regione Calabria – costituzionalmente illegittima, precisando che, nell’esercizio della sua discrezionalità, il legislatore avrebbe potuto valutare “l’introduzione di una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all’eccezionalità dei presupposti, osservando tuttavia (…) limiti (individuati dalla stessa Corte), circa la platea dei creditori interessati, l’obiettività delle procedure e la durata della misura, e tenendo altresì conto degli effetti medio tempore prodottisi”. A seguito della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale, è stato emanato l’art. 2, comma 3-bis d.l. 8 novembre 2022, n. 169, inserito in sede di conversione dalla l. 16 dicembre 2022, n. 196, il quale stabilisce che “in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (…) Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro”.
Il T.a.r. ha ritenuto che la nuova norma soddisfacesse le condizioni poste dalla Corte costituzionale, trattandosi di una misura che: a) si pone in un contesto eccezionale caratterizzato sia dal commissariamento del servizio sanitario regionale finalizzato al superamento del deficit sia da un ampio processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture; b) ha un oggetto circoscritto; b) ha una durata limitata nel tempo.
In particolare, dal divieto di azioni esecutive sono espressamente esclusi i crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro; di qui l’ammissibilità e, nel merito, l’accoglimento del ricorso.
 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri