Sull’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio per ottenere l’attuazione dello statuto della regione siciliana

Sull’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio per ottenere l’attuazione dello statuto della regione siciliana


Costituzione della Repubblica Italiana – Sicilia – Pubblica sicurezza - Giustizia amministrativa – Azione avverso il silenzio - Inammissibilità

È inammissibile l’azione promossa ai sensi dell’art. 31, comma 1, e 117 c.p.a. nei riguardi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione delle disposizioni dello statuto della regione siciliana in materia di ordine e sicurezza pubblica, in quanto le norme attuative necessitano di un atto normativo, e l’attività della commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto ha natura di proposta; inoltre, come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, va escluso che il presidente della regione siciliana svolgere le funzioni di provvedere al mantenimento dell’ordine pubblico mediante organi o Uffici regionali (1).

(1) Non risultano precedenti in termini.

Nel caso di specie, un’associazione autonomista siciliana aveva dapprima diffidato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a dare attuazione alle disposizioni dello statuto regionale siciliano in materia di ordine e pubblica sicurezza; poi aveva, stante l’inerzia della Presidenza del Consiglio, proposto l’azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. dinanzi al T.a.r. per la Sicilia.

In particolare, l’associazione ricorrente si doleva della mancata attuazione dell’art. 15 dello statuto regionale il quale comporterebbe la soppressione delle Prefetture o, quantomeno, la sottrazione alle stesse delle funzioni in materia di ordine pubblico, in quanto attribuite al presidente della regione e agli assessori regionali dagli articoli 20, 21 e 31 dello statuto regionale siciliano.

Il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile in primo luogo perché, contrariamente a quanto sostenuto dall’associazione ricorrente, l’art. 15 dello statuto regionale siciliano non è immediatamente applicabile, in assenza di una fase attuativa con l’adozione di un decreto legislativo; ed in secondo luogo perché l’eventuale soppressione delle prefetture non potrebbe mai comportare l’attribuzione alla regione siciliana delle funzioni di provvedere al mantenimento dell’ordine pubblico mediante organi o Uffici regionali, in quanto l’art. 31 dello

statuto “stabilisce espressamente che tali funzioni debbono essere svolte "a mezzo della Polizia dello Stato"…” (Corte costituzionale, 13 marzo 2001, n. 55).


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

COSTITUZIONE della Repubblica italiana

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri