Sull’impossibilità di sollevare nuovamente, nello stesso giudizio, una questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale

Sull’impossibilità di sollevare nuovamente, nello stesso giudizio, una questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale


Contratti pubblici ed obbligazioni della pubblica amministrazione – Interdittiva e informativa antimafia – Costituzione della Repubblica italiana – Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità  

Qualora il giudice sollevi una questione di legittimità costituzionale, e quest’ultima sia dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale non per ragioni puramente processuali ma esaminando la questione nel merito, e ritenendola inammissibile perché solo il legislatore poteva regolamentare in materia, lo stesso giudice non può sollevare nuovamente la stessa questione di legittimità costituzionale (1).


(1)    Non risultano precedenti in termini.

Nel caso di specie, un’impresa individuale aveva impugnato un’interdittiva antimafia; e, nel corso del processo, il giudice – accogliendo l’istanza di parte ricorrente - sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte costituzionale, con sentenza n. 180 del 2022, dichiarava inammissibile la suddetta questione di legittimità costituzionale ritenendo che “…non può essere una pronuncia di questa Corte, allo stato, a farsi carico…di sanare l’accertato vulnus al principio di uguaglianza …”, stante che “…la necessità di accordare tutela alle esigenze di sostentamento dei soggetti che subiscono, insieme alle loro famiglie, a causa delle inibizioni all’attività economica, gli effetti dell’informazione interdittiva…” merita una rimeditazione da parte del legislatore che “…tuttavia, non risulta finora avvenuta”. 
Proseguito il processo ai sensi dell’art. 80 c.p.a., la parte ricorrente chiedeva di sollevare nuovamente un’analoga questione di legittimità costituzionale, al fine di un'auspicata declaratoria, re melius perpensa, di incostituzionalità della norma stessa. 
L’istanza veniva tuttavia respinta, atteso che “l'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 stabilisce che “L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo”, precludendo quindi allo stesso giudice di adire nuovamente la Corte. Tale riproposizione sarebbe astrattamente possibile solo quando sia stata emessa una pronunzia che dichiari manifestamente inammissibile la questione per ragioni puramente processuali (cfr. Corte Costituzionale, sentenze nn. 451 del 1989, 433 del 1995 e 189 del 2001), ma nel caso all’esame essendo stato ampiamente affrontato il merito della questione la pronunzia della Corte possiede un’evidente natura decisoria.
Per altro verso va rilevato altresì che la Corte Costituzionale, nel pronunciare sulla questione di legittimità costituzionale della norma citata in relazione agli artt. 3, secondo comma, 4 e 24 della Costituzione e nel dichiarare, con la sentenza n. 180 del 2022, inammissibile la questione medesima perché involgente diritti tutelabili allo stato soltanto dal legislatore, ha esaminato i profili di incostituzionalità della disposizione di legge già prospettati dalla ricorrente nel presente giudizio e delibati dalla Sezione, con riguardo ai requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza. Ne deriva che non può essere rimessa, nello stesso processo, alla Corte Costituzionale l'identica questione di legittimità per i medesimi profili, che, esaminati da quel Giudice, hanno portato alla pronuncia sopra richiamata
”.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia

MISURE di prevenzione

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri