Sull’assunzione della prova all’estero nel processo amministrativo

Sull’assunzione della prova all’estero nel processo amministrativo


Giustizia amministrativa – Prova – Procedimento civile – Rogatoria internazionale  

Nel processo amministrativo, qualora ratione materiae non possa applicarsi né il regolamento CE n. 1206 del 2001 né la Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970, l'assunzione di una prova all'estero - tra cui deve includersi anche la richiesta di documenti e chiarimenti - deve essere effettuata esclusivamente tramite rogatoria ai sensi dell'art. 204 c.p.c., come richiamato dall'art. 68, comma 3, c.p.a. (1).

Giustizia amministrativa – Prova – Procedimento civile – Rogatoria internazionale

Il giudice amministrativo, qualora debba applicare un trattato internazionale, può richiedere ai relativi organi - tramite rogatoria ex art. 68, comma 3, c.p.a. - le informazioni e i documenti necessari al fine di conoscere le prassi che costituiscono criterio d'interpretazione ai sensi dell'art 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (2).


(1)    Non risultano precedenti in termini.
(2)    Non risultano precedenti in termini.
 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

PROCEDIMENTO civile

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri