Sull’applicabilità delle sanzioni previste dal Codice del consumo alle università

Sull’applicabilità delle sanzioni previste dal Codice del consumo alle università


Contratto in genere, atto e negozio giuridico – Consumatore – Autorità amministrative indipendenti - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Sanzione – Università

Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 206 del 2005, per professionista si deve intendere qualsiasi operatore il quale, nell'ambito delle pratiche commerciali oggetto della specifica disciplina, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale e professionale; pertanto, la sanzione prevista dall’art. 27, comma 6, del predetto decreto legislativo, è applicabile anche ad una università telematica privata (1).

(1) Non risultano precedenti in termini.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

CONTRATTO in genere, atto e negozio giuridico

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri