Sull’ammissibilità della domanda cautelare nel rito di cui all’art. 116 c.p.a.

Sull’ammissibilità della domanda cautelare nel rito di cui all’art. 116 c.p.a.


Giustizia amministrativa – Rito speciale in materia di accesso – Tutela cautelare – Ammissibilità

È ammissibile l’istanza volta ad ottenere una misura cautelare nell’ambito del rito di cui all’art. 116 c.p.a. Infatti, qualora la misura cautelare sia necessaria per assicurare che la pretesa di merito non sia frustrata in attesa della trattazione camerale dell’istanza di accesso, il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone di concedere una misura cautelare, anche se atipica. 
Pur presentando il rito di accesso tratti di specialità rispetto al rito ordinario, alla disciplina generale di quest’ultimo si attinge per quanto non espressamente regolato dalla legge (1).


(1)    Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. III, 1 gennaio 2018, n. 2020;
(2)    Difformi: T.a.r. per il Lazio, sez. III-bis, 15 marzo 2019, n. 3528; T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 24 gennaio 2022, n. 618; T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. II, ord. 29 luglio 2021 n. 464.

Nel caso di specie, due società avevano presentato istanza di accesso agli atti endoprocedimentali sui quali la p.a. intendeva fondare la successiva adozione di un’interdittiva antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011; e, a fronte del diniego opposto dalla prefettura, avevano proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
Avevano altresì proposto un’istanza cautelare, asserendo che era imminente la scadenza del termine di sessanta giorni per la conclusione della fase in contraddittorio con la prefettura; e che prima dell’udienza camerale, fissata per la trattazione del ricorso sull’accesso, avrebbe potuto essere adottato un provvedimento negativo senza che le ricorrenti avessero potuto conoscere gli atti sui quali il procedimento era stato espressamente avviato e sui quali sarebbe stato verosimilmente concluso.  
Il T.a.r., pur dando atto dell’orientamento che ritiene l’istanza cautelare inammissibile nel rito speciale in materia di accesso, ha ritenuto preferibile l’orientamento opposto, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale; precisando tuttavia che, attesa la strumentalità della tutela cautelare, la misura cautelare non può consistere nell’ostensione dei documenti richiesti (atteso che, in tal caso, la concessione della misura cautelare determinerebbe l’integrale soddisfacimento della pretesa della ricorrente, rendendo superflua la successiva trattazione nella sede propria del merito). Piuttosto, può essere concessa una misura cautelare atipica, idonea ad impedire la frustrazione della pretesa di merito in attesa della trattazione camerale dell’istanza di accesso. Nella specie, il Collegio ha disposto la sospensione, in via cautelare, del procedimento amministrativo sino alla decisione camerale sull’accesso, così garantendo all’interessato la più ampia cognizione degli atti su cui costruire la propria difesa procedimentale e scongiurare, eventualmente, l’adozione del provvedimento restrittivo. 
 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri