Sull’accesso alla documentazione di gara

Sull’accesso alla documentazione di gara


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerta tecnica – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Esigenza di riservatezza - Motivazione 

L’accesso a quelle “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”, è consentito, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016, “al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”: ciò significa che, per un verso, chi chiede l’accesso è tenuto a dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti” quanto, piuttosto, la “stretta indispensabilità” della documentazione per apprestare determinate difese all’interno di in uno specifico giudizio; per altro verso, che su chi si oppone all’accesso grava l’onere di indicare le ragioni sottese all’esigenza di tutelare segreti di natura tecnica o commerciale (secondo un sistema di motivazione “a doppia mandata”, ossia: l’una dell’istante e l’altra dell’opponente). (1)

(1)    Conformi: Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2022, n. 3392; T.a.r. per la Campania, sez. III, 19 dicembre 2022, n. 7905.
            Difformi: non risultano precedenti difformi. 
 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri