Sul termine entro cui può essere conferito l’incarico alla cd. dirigenza fiduciaria

Sul termine entro cui può essere conferito l’incarico alla cd. dirigenza fiduciaria


Amministrazione dello Stato – Rapporto di lavoro – Dirigenza – Incarichi apicali – Termine di conferimento dell’incarico

L’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, là dove si stabilisce che “Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo”, va interpretato nel senso che l’Autorità di Governo, che non intenda rinnovare nell’incarico di vertice la persona che lo deteneva prima del voto di fiducia, non deve necessariamente attendere lo spirare del termine dei novanta giorni ma può avviare il procedimento di attribuzione dell’incarico a persona diversa durante il decorso dei novanta giorni e anche molto prima dello spirare del novantesimo giorno. Infatti, le figure dirigenziali apicali derivano la propria legittimazione dall’organo politico, cui sono legate da un vincolo fiduciario; sicché già nel momento di insediamento del nuovo Governo, a seguito del voto sulla fiducia, tale legittimazione viene necessariamente meno, consentendo perciò all’organo politico il recesso dal rapporto anche prima del decorso dei novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo, da intendersi quale termine massimo decorso il quale opera la cessazione ex lege.
 

  • Non risultano precedenti in termini.


Anno di pubblicazione:

2022

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri