Sul termine di impugnazione della sentenza che dichiara l’estinzione del giudizio e sull’irrilevanza del vizio della notifica dell’atto di riassunzione ai fini del rispetto del termine perentorio ex art. 80, comma 3, del c.p.a

Sul termine di impugnazione della sentenza che dichiara l’estinzione del giudizio e sull’irrilevanza del vizio della notifica dell’atto di riassunzione ai fini del rispetto del termine perentorio ex art. 80, comma 3, del c.p.a


Giustizia amministrativa – Appello – Termini processuali – Estinzione dichiarata con sentenza - Disciplina.


La disciplina dettata per le ipotesi in cui l’estinzione o l’improcedibilità siano dichiarate con decreto monocratico (art. 85, commi da 1 a 8 del c.p.a.), per la sua eccezionalità, non può estendersi al caso in cui l’estinzione del giudizio sia dichiarata con sentenza: questa ipotesi resta assoggettata alla disciplina ordinaria, compresa quella sul cd. termine lungo di impugnazione ex art. 92, comma 3, c.p.a., senza alcun dimezzamento dei termini processuali ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. (richiamato dall’art. 85, comma 8, c.p.a.). Ciò, in base al criterio ermeneutico, applicabile anche alle norme processuali, per il quale la disciplina di natura eccezionale non trova applicazione al di fuori dei casi da essa espressamente contemplati e, in particolare, non è suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica (1).


Giustizia amministrativa – Interruzione – Riassunzione – Termini processuali – Disciplina – Rinvio esterno.


Tenuto conto, in via generale, del rinvio c.d. esterno al codice di procedura civile contenuto nell’art. 39 c.p.a. e, in particolare, del rinvio specifico che, per la disciplina dell’interruzione, l’art. 79, comma 2, c.p.a. fa alle disposizioni del predetto codice, la tempestività della riassunzione del giudizio seguita alla sua interruzione, aderendo all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sull’art. 305 c.p.c., deve essere ricollegata al deposito dell’atto di riassunzione e non alla sua notifica. Ne consegue che la tempestività del deposito dell’atto di riassunzione consente di ritenere irrilevante il vizio da cui è affetta la notifica dell’atto stesso ai fini del rispetto del termine perentorio ex art. 80, comma 3, c.p.a. (2). 
(1) Precedenti conformi: non risultano precedenti negli esatti termini. Sull’inapplicabilità della disciplina di natura eccezionale al di fuori dei casi espressamente previsti, ex multis, Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2019, n. 32788; sez. VI, 12 ottobre 2016, n. 20578; sez. I, 13 maggio 2004, n. 9170; Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2017, n. 5497; sez. V, 23 febbraio 2015, n. 883; sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5292; sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 251.
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.
(2) Precedenti conformi: ex multis, Cass. civ., sez. VI, 3 febbraio 2021, n. 2526; Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 2020, n. 450.
Precedenti difformi: Contra, nel senso che mentre la disciplina dell’interruzione si rinviene nel codice di procedura civile, in forza del rinvio di cui all’art. 79, comma 2, c.p.a., quella relativa alla prosecuzione e alla riassunzione del giudizio interrotto è viceversa stabilita dall’art. 80, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo, Cons. Stato, sez. IV, n. 4201 del 2023; n. 8112 del 2020; n. 447 del 2020; n. 4587 del 2017, n. 3534 del 2016; sez. VI, n. 405 del 2015.
Nella sentenza, in ogni caso, si chiarisce che la notifica dell’atto di riassunzione presso il difensore che aveva rinunciato al mandato, anziché presso il nuovo difensore costituitosi in giudizio, deve ritenersi nulla e non inesistente, con conseguente possibilità di sanatoria mediante rinnovazione della stessa, ovvero in caso di spontanea costituzione del destinatario (quand’anche intervenuta al solo fine di eccepirne la nullità) (sul punto, ex multis, Cass. civ., sez. un., ord. 30 gennaio 2020, n. 2087; sez. III, 18 novembre 2020, n. 26304).
 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri