Sul regime di pubblicazione dei regolamenti dell’Ente locale

Sul regime di pubblicazione dei regolamenti dell’Ente locale


Leggi e decreti – Codice civile - Art. 10 delle preleggi – Applicabilità ai regolamenti degli Enti Locali.

Regolamenti – Enti locali – Pubblicità - Regime specifico – Possibilità.

Leggi e decreti – Codice civile - Art. 10 delle preleggi – Scopo della “vacatio legis” – Conoscenza legale di un testo definitivo.

Regolamenti – Enti locali – Pubblicità - Possibilità di osservazioni al testo - Obbligo di pronuncia da parte dell’organo che ha emesso la deliberazione – Sussiste

 

        La disposizione di cui all’art. 10 delle preleggi, nella sua inequivoca redazione testuale, è applicabile a tutti i regolamenti degli Enti locali, essendo questi ultimi pienamente inseriti nel contesto delle fonti del diritto e non distinguendo il predetto art. 10 in ordine alla natura governativa o meno dei regolamenti (1).

        É riservata all’esercizio dell’autonomia degli Enti locali l’introduzione di una diversa modalità e regime di pubblicazione: così che uno Statuto potrebbe legittimamente prevedere termini maggiori o forme più incisive di pubblicità del regolamento (1).

        La fase di  vacatio legis  di cui all’art. 10 delle preleggi assolve esclusivamente alla funzione di rendere conoscibile (e far presumere conosciuto) un testo normativo che concorre ad integrare le fonti del diritto, nel suo testo già definitivo e non suscettibile di ulteriori modifiche (1).

        La fase di pubblicazione della deliberazione è un istituto di partecipazione popolare (di antichissima origine) che insieme alla necessità di apprestare un meccanismo legale di presunzione di conoscenza nei confronti dei terzi (non direttamente incisi dai provvedimenti, mentre ai destinatari l’atto va comunque notificato) è rivolto anche a rendere possibile la presentazione di osservazioni oppure opposizioni da parte di chiunque vi abbia interesse; opposizioni che, una volta presentate, generano l’obbligo per l’organo emanante di provvedere su di esse e che dunque potrebbero condurre anche ad una modifica della deliberazione stessa prima della sua entrata in vigore (1).

 

(1) La Sezione, nel ritenere applicabile ai regolamenti degli Enti locali la disposizione di cui all’art. 10 delle preleggi, ha respinto l’opposta tesi difensiva secondo la quale sarebbe stata ostativa a tale interpretazione la previsione di cui all’art. 3 comma 2 delle preleggi, a norma del quale il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, “in conformità delle leggi particolari” (e dunque in conformità alla disciplina del d.lgs. n. 267 del 2000 che norma la sola fase della pubblicazione delle deliberazioni all’Albo ex artt. 124 e 134). Ha osservato la Sezione che l’art. 3, comma 2, che va coordinata con l’art. 10, riserva alla legislazione speciale i presupposti di esercizio del potere regolamentare (condizioni, modalità e soprattutto ambiti e materie di disciplina), ma pur sempre restando fermo il regime generale di entrata in vigore delle norme che è sanzionato dall’art. 10 e che fa salva la possibilità di una diversa disciplina, da individuarsi caso per caso, essendo previsto che i regolamenti “divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”.

Ciò implica che è riservata all’esercizio dell’autonomia degli Enti locali l’introduzione di una diversa modalità e regime di pubblicazione: così che uno Statuto potrebbe legittimamente prevedere termini maggiori o forme più incisive di pubblicità del regolamento (salvo verificarsi la possibilità di termini più brevi).


Anno di pubblicazione:

2020

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri