Sui poteri del commissario ad acta in caso di attivazione, da parte della regione, della procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio

Sui poteri del commissario ad acta in caso di attivazione, da parte della regione, della procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio


Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Commissario ad acta – Sicilia

 

Quando l’amministrazione regionale si sottrae all’obbligo, stabilito con sentenza passata in giudicato, di corrispondere una somma di denaro e si adopera per l’avvio delle procedure legislative per il riconoscimento del debito fuori bilancio – di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. n 118 del 2011, per come richiamato dalla circolare n. 2 del 9 febbraio 2022 dell’Assessore per l’economia della Regione Siciliana - in sede di giudizio di ottemperanza spetta al commissario ad acta all’uopo nominato, sotto la sua personale vigilanza e responsabilità, dare esecuzione alla sentenza di condanna

Nell’ambito del detto onere di vigilanza, il commissario:

a) verifica l’intervenuto compimento delle attività amministrative istruttorie, prodromiche alla formulazione della proposta legislativa di competenza della Giunta regionale provvedendo, in eventuale difetto, al loro compimento;

b) verifica l’avvenuta adozione della legge di riconoscimento del debito da parte del Consiglio regionale o della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla relativa proposta, decorso infruttuosamente il quale la legittimità del debito deve intendersi riconosciuta per l’avvenuta formazione del meccanismo di silenzio assenso al riconoscimento (art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, comma 4);

c) per gli effetti, procede al materiale pagamento delle somme dovute nell’ulteriore termine assegnato (1).

 

 

 

 

(1) Non risultano precedenti in termini


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri