Struttura, a prevalente accoglienza alberghiera, per soggetti parzialmente non autosufficienti in Toscana - Termine per l’esercizio del potere di autotutela

Struttura, a prevalente accoglienza alberghiera, per soggetti parzialmente non autosufficienti in Toscana - Termine per l’esercizio del potere di autotutela


Sanità pubblica – Regione Toscana – Struttura, a prevalente accoglienza alberghiera, per soggetti parzialmente non autosufficienti - Autorizzazione – Presupposti – Individuazione.

 

 

 

Atto amministrativo – Autotutela – Atto adottato anteriormente al 28 agosto 2015 - Termine di 18 mesi per l’autotutela – Applicabilità - Limiti

 

In Toscana, il modello legale delle autorizzazioni di cui all’art. 21 comma 1, lett. b, l. reg. 24 febbraio 2005, n. 41, riferito alle “strutture a prevalente accoglienza alberghiera, per soggetti parzialmente non autosufficienti o disabili non gravi…”, necessita, per essere operativo, della definizione, in sede regolamentare, del ventaglio dei requisiti organizzativi, strutturali e professionali delle strutture e dei relativi ambiti operativi e gestionali (1).

 

Il nuovo termine di 18 mesi - introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. d), l. 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. Riforma Madia) – è predicabile nella sua rigida previsione solo in relazione ai provvedimenti di annullamento in autotutela che abbiano ad oggetto provvedimenti che siano, anch'essi, successivi all'entrata in vigore della nuova disposizione (2).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che in una prima fase il suddetto modello è stato attuato, attraverso il regolamento di attuazione adottato con D.P.G.R. 26/03/2008, non a regime ma solo nell’ambito della sperimentazione prevista nel piano integrato sociale di cui ai sensi dell'art. 14, comma 5, l. reg. Toscana 24 febbraio 2005, n. 41, realizzata con delibera D.G.R.T. 594 del 21 luglio 2014, che ha approvato un modulo BIA (Bassa Intensità Assistenziale) in riferimento a strutture già abilitate per l'accoglienza della non autosufficienza.

Nel nuovo assetto regolatorio recepito nel regolamento adottato con D.P.G.R. 9 gennaio 2018, n. 2/R il modulo BIA resta attivabile solo presso le strutture di cui all’art. 21, comma 1, lett. a), l. reg. n. 41 del 2005.

 

(2) Ha ricordato la Sezione che nel caso di provvedimenti già adottati il termine suddetto integra un parametro di riferimento per valutare la "ragionevolezza del termine" dell’intervento di riesame. Il nuovo termine legislativamente predeterminato non sostituisce in toto il "termine ragionevole" (e indeterminato) il quale, presente fin dall'originaria formulazione della disposizione delineata dalla l. n. 15 del 2005, continua a costituire il parametro normativo di riferimento laddove non possa trovare applicazione, ratione temporis, il termine di mesi 18 (Cons. St., sez. IV, 18 luglio 2018, n. 4374; id., sez. VI, 19 gennaio 2017, n. 250; id., sez. IV, 9 giugno 2017, n. 2789; id., sez. VI, 13 luglio 2017, n. 3462; id. 18 luglio 2017, n. 3524; id. 20 luglio 2017, n. 3586; id., sez. III, 28 luglio 2017, n. 3780).

Vale, poi, soggiungere che il termine "ragionevole" decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro (Cons. St., A. P., 17 ottobre 2017, n. 8).

 


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

ATTO amministrativo, AUTOTUTELA

SANITÀ pubblica e sanitari

ATTO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri