Spettanza del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti

Spettanza del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti


Autorità amministrative indipendenti - Autorità di regolazione dei trasporti - Contributo per il funzionamento – Applicabilità navi traghetto

Il contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti è applicabile a un armatore di navi RO – RO (dall’inglese Roll On Roll Off) ovvero navi traghetto passeggeri senza connessione con alcuna infrastruttura ferroviaria (1)

Autorità amministrative indipendenti - Autorità di regolazione dei trasporti - Contributo per il funzionamento – Presupposto – Soggetto passivo

Ai fini del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti: il presupposto del rapporto contributivo è rinvenibile nello svolgimento di attività economica di trasporto in uno dei mercati per cui sia stato anche soltanto avviato l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge da parte dell’Autorità, senza limitazione alcuna in ragione della tipologia di competenza o di attività in concreto rilevante; mentre il soggetto passivo inciso è l’operatore economico esercente l’attività di trasporto, senza si debba distinguere tra i gestori delle infrastrutture e dei servizi e gli operatori economici che si avvalgono di tali infrastrutture e servizi per l’attività di trasporto. In altri termini, sul piano soggettivo non vi è la possibilità di distinguere tra destinatari e beneficiari dell’attività istituzionale dell’Autorità (come avveniva sotto la vigenza della precedente disciplina), rientrando nel perimetro soggettivo dell’obbligazione contributiva anche quegli operatori che, sebbene non obbligati all’applicazione delle prescrizioni poste dall’Autorità (e, dunque, non destinatari della relativa regolamentazione), siano dalle stesse beneficiati - perché titolari di situazioni giuridiche attive azionabili nei confronti dei soggetti obbligati – trattandosi, comunque, di soggetti economici operanti in mercati interessati dall’azione istituzionale

dell’odierna appellata; sul piano oggettivo, rileva non soltanto la regolamentazione, ma qualsiasi altra attività o competenza dell’Autorità, ivi compresi i poteri di vigilanza e sanzionatori. (2)

Atto amministrativo – Motivazione – Motivazione per relationem

Il concetto di disponibilità di cui all'art. 3, legge n. 241 del 1990, non richiede ai fini della legittimità della determinazione in concreto assunta, che l'atto amministrativo menzionato per relationem sia unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto sia riportato testualmente nel corpo motivazionale, essendo sufficiente che esso sia reso disponibile per l’interessato, potendo essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi: il tempo occorrente per la relativa acquisizione, a seconda delle peculiarità del caso concreto, potrebbe, al più, valorizzarsi ai fini dell’individuazione del dies a quo dell’impugnazione, ma non risulterebbe idoneo ad incidere sulla legittimità dell’atto assunto. (3)

(3) Precedenti in termini: Consiglio di Stato, sezione III, 20 marzo 2015, n. 1537


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ di regolazione dei trasporti

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri