Specializzazione ai medici della sanità militare

Specializzazione ai medici della sanità militare


Militari, forze armate e di polizia  - Congedo straordinario - Senza assegni – Frequenza Scuole di specializzazione - Art. 1506, comma 1, lett. d), del COM - Medici della sanità militare – Esclusione. 

    La norma di salvaguardia di cui all’art. 1506, comma 1, lett. d), del COM, sul congedo straordinario senza assegni riconoscibile per la frequenza di Scuole di specializzazione, non sembrerebbe applicabile anche ai medici della sanità militare, in formazione specialistica, sottoposti, questi ultimi, alla disciplina, speciale ed “omnicomprensiva”, di cui all’art. 757 del COM, nell’àmbito della riserva di posti di cui all’art. 35 del d. lgs. n. 368/1999 ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri