Sottoscrizione del ricorso in formato CAdES, anziché PAdES

Sottoscrizione del ricorso in formato CAdES, anziché PAdES


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Sottoscrizione del ricorso in formato CAdES, anziché PAdES – Conseguenza – Ammissibilità del ricorso – Regolarizzazione – Limite.

 

        Il  ricorso notificato e depositato con sottoscrizione in formato CAdES, anziché PAdES, è ammissibile e l’unica esigenza di regolarizzazione riguarda il deposito di un atto in nativo digitale sottoscritto in PAdES, ai fini della correntezza del processo, indipendentemente dalla circostanza se la parte intimata in giudizio si sia costituita (1).

 
 

(1) Ha chiarito il Tar che al fine di considerare validamente apposta la firma sul ricorso è sufficiente la sottoscrizione digitale con formato CAdES, tra l’altro pienamente idonea ad assolvere la funzione di attestare la provenienza dell’atto in capo al suo autore.  

La mancata conformità alle norme tecniche del PAT che prevede l’utilizzo del formato di firma digitale PAdES non impedisce la validità della sottoscrizione e può eventualmente rilevare ad altri fini (quale quello di rendere necessaria la regolarizzazione); né tantomeno può impedire la piena applicabilità della giurisprudenza succitata che riconosce a tali difformità consistenza di mere irregolarità sanabili, esulanti da profili di invalidità.

Nel merito si evidenziano due profili, uno basato sulla specifica lettura delle regole tecniche del PAT, l’altra su più generali profili e sulla normativa di stampo comunitario.

Da un lato l’art. 6, commi 4 e 5, d.P.C.M. n. 40 del 16 febbraio 2016, si limita a prescrivere il formato di firma digitale PAdES per la sottoscrizione del modulo di deposito degli atti e non per gli atti stessi.

Dall’altro l’art. 12, comma 6, dell’Allegato A al d.P.C.M. n. 40 del 2016, ai sensi del quale “la struttura del documento con firma digitale è PAdES-BES”, può essere intesa come norma sul deposito dell’atto, che a questo fine deve soddisfare certe esigenze di formato, ma non quale norma volta a disciplinare la sottoscrizione dell’atto a livello genetico, né, ai fini di quanto diremo in seguito, per la sua notifica. 

Stante, quindi, che il modulo di deposito deve essere sottoscritto in formato PAdES e che, comunque, ai fini della correntezza del processo è necessario il deposito dell’atto processuale in formato nativo digitale PAdES (eventualmente mediante regolarizzazione), non può dirsi che un atto sottoscritto in formato CAdES equivalga a un atto non sottoscritto.

In sostanza, la regolarizzazione dell’atto sottoscritto in CAdES, prevista dalla giurisprudenza richiamata, riguarda la fase del deposito dell’atto e non attiene all’aspetto della sottoscrizione vera e propria, né a quella della notifica. 

Ha aggiunto il Tar che la firma digitale in formato CAdES non è certo estranea quale forma riconosciuta di sottoscrizione degli atti al nostro ordinamento processuale, essendo, anzi, il formato prescelto dal modello processuale – il processo civile e, segnatamente, il processo civile telematico - cui si ispira il processo amministrativo e a cui la disciplina di quest’ultimo rinvia (art. 39 c.p.a.) (Tar Napoli, sez. I, ord., 31 gennaio 2018, n. 673).  


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri