Sospensione delle attività didattiche in presenza nel Comune di Castellammare di Stabia

Sospensione delle attività didattiche in presenza nel Comune di Castellammare di Stabia


Covid-19 – Campania – Attività scolastica - Sospensione delle attività didattiche in presenza – Ordinanza del Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia – Non va sospesa monocraticamente. 

     Non può essere accolta l’istanza di tutela cautelare monocratica, presentata da gruppi di genitori che chiedevano la sospensione delle ordinanze del Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, nella parte in cui ha disposto la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di primo e secondo grado; la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche dell'infanzia e primaria e la chiusura degli asili nido comunali (1). 

 

(1) V. anche il decreto 16 febbraio 2021, n. 303 adottato con riferimento al Comune di Poggiomarino. 

È stato chiarito nel decreto che la vigenza del d.P.C.M. 14 gennaio 2021 non esclude la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto d.P.C.M.), o da specificità locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente. 

Ha aggiunto il decreto che l’ordinanza impugnata sembra trovare fondamento nella aggiornata istruttoria circa l’andamento del contagio su scala locale, di cui è dato conto nell’atto impugnato e che è, per altro verso desumibile dalla “nota dell’Unità di crisi” regionale in data 9 febbraio 2021, con i relativi allegati, pubblicata sul sito della Regione Campania e, in quanto ampiamente pubblicizzata, costituente fatto notorio utilizzabile in sede processuale, che effettivamente evidenzia l’incontrollato aumento, in termini assoluti e in percentuale, di nuovi contagi per il Comune di Castellammare di Stabia, assai superiore a quello riscontrabile in altri comuni della Campania e comunque alla media regionale (nella inquietante percentuale del 326%). 

A ciò si aggiungono anche, sulla base della detta nota, i dati specifici relativi alla popolazione studentesca, che contemplano una situazione di generalizzata presenza di positivi, peraltro dimostrata dal riferimento, contenuto nell’atto impugnato, di intere classi in quarantena, e che confermano la non irragionevolezza della misura tenuto conto della estrema difficoltà di garantire, in concreto, la continuità educativa “a scacchiera” in presenza in contesti scolastici caratterizzati, in ragione dei rilevati contagi, da un elevato numero di assenze ripartite diacronicamente tra popolazione studentesca, personale docente e non docente.  ​​​​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Campania

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri