Sospensione dell’attività imprenditoriale svolta da società che opera nel settore della comunicazione per conto di enti ed istituzioni pubbliche

Sospensione dell’attività imprenditoriale svolta da società che opera nel settore della comunicazione per conto di enti ed istituzioni pubbliche


Covid-19 – Attività imprenditoriale – Sospensione – Società che opera nel settore della comunicazione e delle affissioni esterne per conto di enti ed istituzioni pubbliche – Contrasto con art.1, lett. a), d.P.C.M. 22 marzo 2020 – Va sospeso.

      Deve essere sospeso il decreto del Prefetto di Palermo che dispone, nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19, la sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 1, comma 1, lett. d), d.P.C.M. 22 marzo 2020 di una società che opera nel settore della comunicazione e delle affissioni esterne attraverso svariati impianti pubblicitari, atteso che l’attività per conto di enti ed istituzioni pubbliche, quale è quella espletata dalla ricorrente, è consentita dall’art.1, lett. a), d.P.C.M. 22 marzo 2020, in quanto rientra nell’ambito dei “servizi di informazione e comunicazione” di cui all’allegato 1 del medesimo d.P.C.M (1).

 

(1) Ha aggiunto il decreto che sussiste pure il danno temuto, avuto riguardo alla disposta ultrattività del decreto prefettizio impugnato secondo cui “tali effetti sospensivi dovranno intendersi, in ogni caso prolungati, anche oltre il citato termine (3 aprile 2020) nel permanere delle medesime condizioni qualora la vigenza delle misure emergenziali del d.P.C.M. 22 marzo 2020 venga prorogata”.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Attività imprenditoriale

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri