Sospensione del giudizio proposto avverso l'interdittiva antimafia se è stato nominato un amministratore giudiziario per il controllo della società

Sospensione del giudizio proposto avverso l'interdittiva antimafia se è stato nominato un amministratore giudiziario per il controllo della società


Informativa antimafia - Controllo giudiziario - Amministratore giudiziario - Nomina - Effetti.

             Qualora sia stato nominato un  amministratore giudiziario per il controllo della società per due anni, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6,  d.lgs. n. 159 del 2011, inserito dall’art. 11, comma 1, l. n. 161 del 2017, deve essere sospeso il giudizio proposto avverso l'interdittiva antimafia per tutto il periodo della misura del controllo giudiziario (1).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che  ai sensi dell’art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 dello stesso articolo sospende gli effetti di cui all’art. 94, derivanti dall’emissione del provvedimento antimafia.

Tale sospensione degli effetti interdittivi, quale conseguenza scaturente ex lege dal provvedimento che dispone il controllo giudiziario, comporta anche la sospensione del giudizio avente ad oggetto l’informativa antimafia.

Quindi, una volta disposto il controllo giudiziario, la sospensione degli effetti interdittivi conseguenti all’informazione antimafia deve operare indefettibilmente per tutto il tempo della misura del controllo giudiziario adottata dal Tribunale in sede di prevenzione.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia

MISURE di prevenzione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri