Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia nelle province di Bologna e di Modena

Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia nelle province di Bologna e di Modena


Covid-19 - Emilia Romagna - Province di Bologna e di Modena - Servizi educativi dell'infanzia - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 25 del 3 marzo 2021 – Non va sospesa in via monocratica. 

   
Non deve essere sospesa in via monocratica l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 25 del 3 marzo 2021, nella parte in cui ha previsto su tutto il territorio delle province di Bologna e di Modena, quale misura di contenimento della diffusione del virus Covid- 19, la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia, di cui all'art. 2, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, ponendosi in coerente e logica condivisione e applicazione delle misure previste dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come l’area metropolitana di Bologna, classificata come zona rossa (1).

 

(1) E’ stato chiarito nel decreto che i dati fattuali e scientifici forniti dall’Azienda Sanitaria locale evidenziano con connotazioni di inequivocabile drammaticità le condizioni di emergenza sanitaria per le quali occorre necessariamente adottare le misure restrittivi più adeguate a fronteggiare una situazione di estrema gravità sanitaria per tutti i componenti della comunità della città metropolitana di Bologna sino a giustificare legittimamente la sospensione delle attività del servizio educativo per l’infanzia.
​​​​​​​E’ stato aggiunto che la misura restrittiva adottata non solo si sottrae alle censure di irragionevolezza e sproporzionalità, ma appare del tutto logica e ponderata, quale adeguata e del tutto idonea risposta alla drammaticità della situazione epidemiologica presente (e persistente) allo stato attuale ed al trend assolutamente peggiorativo del quadro di evoluzione della pandemia sul territorio bolognese. La misura restrittiva reca un carattere di doverosità, quale ”strumento” che giustifica legittimamente la paralizzazione temporanea dell’attività di servizio educativo presso le strutture dell’infanzia ed è dettata chiaramente dalle insopprimibili ed inderogabili esigenze di approntare adeguati mezzi di prevenzione dei pericoli alla salute di tutte le persone abitanti e viventi nella città metropolitana di Bologna (ivi comprese ovviamente i genitori e lo stesso piccolo che frequenta la struttura di infanzia sita sul territorio felsineo) in una situazione di emergenza sanitaria di più che elevato grado la “compressione” dell’interesse fatta valere col proposto ricorso (la frequenza del bimbo all’asilo nido) appare legittimamente giustificata dalle ragioni addotte dal Presidente della Regione con la motivata ordinanza n. 25 del 2021.


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Emilia Romagna

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri