Servizio di presidio antincendio da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane

Servizio di presidio antincendio da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane


Contratti della Pubblica amministrazione – Appalto servizi - Servizio di presidio antincendio lungo tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane – Offerta - Esperienza dell’impresa in misura preponderante e decisiva - Legittimità.

 

    Per un appalto avente ad oggetto il “Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo legittimamente l’Amministrazione ha inserito tra i requisiti di valutazione dell’offerta il requisito di esperienza dell’impresa in misura preponderante e decisiva (oltre 1/3 del totale dei punti previsti), (1). 

 

(1) Giova premettere che a fronte di un orientamento giurisprudenziale “tradizionale” teso a vietare l’inclusione, tra i criteri di valutazione delle offerte, di elementi attinenti alla capacità tecnica dell’impresa (in particolare, pregressa esperienza e certificazione di qualità) anziché alla qualità dell’offerta (alla stregua del principio ostativo alla commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e i criteri afferenti alla valutazione dell'offerta a fini di aggiudicazione), già con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, con il più recente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si è fatta strada un’applicazione attenuata del divieto di commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e i criteri oggettivi di valutazione dell'offerta.
Tale evoluzione è stata condivisa sia dal Consiglio di Stato (Comm. Spec., parere n. 1767 del 2 agosto 2016), sia pure con alcune precisazioni e limiti, e dall’ANAC (cfr. le Linee guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018), sempre con alcune precisazioni (Tar Catanzaro, sez. I, 22 febbraio 2021, n. 357).
E’ stato evidenziato, in particolare, che il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione deve essere interpretato cum grano salis nelle procedure relative ad appalti di servizi, consentendo alle stazioni appaltanti, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l'oggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione della offerta, di prevedere nel bando anche elementi di valutazione della offerta tecnica di tipo soggettivo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019, n. 5808).
La giurisprudenza ha messo in risalto che il dogma di una assoluta ed invalicabile incomunicabilità tra requisiti soggettivi di pre-qualificazione ed elementi oggettivi di valutazione può dirsi tramontato, nel nuovo diritto dei contratti pubblici, ma se e solo nella misura in cui la valutazione dei profili di carattere soggettivo, senza favorire indebitamente operatori economici che li posseggano a scapito di altri, serva a lumeggiare la miglior qualità tecnica, sul piano oggettivo, dell’offerta.
E’ emersa, dunque, un’impostazione meno rigida dell’affermazione incondizionata del divieto, tuttavia mantenuta entro rigorosi limiti applicativi: in particolare, nel riconfermare il fondamento del divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione dell’offerta, la giurisprudenza ha specificato che ne è tuttavia consentita un’applicazione attenuata, secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza, quando sia dimostrato, caso per caso, che per le qualificazioni possedute il concorrente offra garanzie di qualità nell’esecuzione del contratto apprezzabili in sede di valutazione tecnica delle offerte. 
Tale interpretazione rigorosa è stata giustificata:
- sul piano sistematico per l’esigenza, espressa dall’art. 95, comma 1 e 2, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che i criteri di aggiudicazione assicurino «una concorrenza effettiva» e che siano rispettati i «principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento»; le esigenze di effettiva concorrenzialità ed i principi generali enunciati impongono che la selezione avvenga per quanto possibile su basi oggettive e che i criteri di aggiudicazione non comportino vantaggi indebiti a singoli operatori economici a prescindere dai contenuti delle offerte;
- sul piano letterale perché il comma 6 del medesimo art. 95 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, allorché elenca gli elementi che possono costituire criteri valutativi, non esclude il richiamo a caratteristiche proprie e soggettive dell’impresa, purché connesse all’oggetto dell’appalto.
​​​​​​​Detto in altri termini, l’ammissibilità di aspetti attinenti al profilo soggettivo è condizionata al fatto che detti elementi non vengano apprezzati, in astratto, come requisito meramente soggettivo dell'impresa partecipante, ma costituiscano un elemento di valutazione strettamente correlato all'oggetto dell'appalto e afferente all'offerta tecnica presentata, condizionando l'esecuzione del contratto, nei termini e secondo modalità specificamente apprezzate dalla stazione appaltante e sempre che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell'aggiudicazione, al requisito in parola non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2020, n. 1916).


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri