Sentenza con motivazione dubitativa e perplessa
Sentenza con motivazione dubitativa e perplessa
Processo amministrativo – Decisioni - Motivazione – Redatta in forma dubitativa – Va annullata in appello.
Deve essere annullata in appello la sentenza del giudice di primo grado motivata in modo perplesso e con espressioni dubitative (1).
(1) Ha chiarito la Sezione che una motivazione non convinta, da parte dell’organo giudicante, è anche una motivazione non convincente, incapace di esprimere, cioè, in modo sufficiente – e tale da reggere comunque al vaglio giurisdizionale del giudice del secondo grado – la pur concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la statuizione impugnata (art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.).
La motivazione perplessa, dubitativa, espressa con formule amletiche o ermetiche, non può soddisfare quel rigoroso onere motivazionale che è imposto, a tacer d’altro, anzitutto dall’art. 111, comma 6, Cost.
L’iter motivazionale della sentenza impugnata non deve riflettere un irrisolto e tortuoso travaglio interiore del giudice che, proprio in quanto tale, deve rimanere interno alla sfera del proprio convincimento, ma esprimere, con la chiarezza e la sinteticità dovute (art. 3, comma 2, c.p.a.), le ragioni che lo hanno indotto a superare il dubbio, sul piano della ricostruzione dei fatti e della interpretazione delle norme, e a giungere alla soluzione della controversia, enunciando la regola del caso concreto secondo il nostro ordinamento.
Non esiste regola del caso concreto – e tale è, per definizione, la statuizione giudiziale atta a costituire cosa giudicata – che si presenti, già nella sua stessa formulazione, perplessa, incerta, periclitante, perché ciò contraddice l’essenza stessa della funzione giurisdizionale, che deve essere chiara, sintetica, in funzione della sua certezza e della sua intellegibilità.
Anno di pubblicazione:
2018
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE di annullamento
GIUSTIZIA amministrativa
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri