Sentenza breve in fase cautelare con le udienze camerali da remoto – Dovere di chiarezza negli scritti difensivi

Sentenza breve in fase cautelare con le udienze camerali da remoto – Dovere di chiarezza negli scritti difensivi


Processo amministrativo - Giudizio cautelare - Decisione di merito – Esclusione in caso di richiesta di proposizione di motivi aggiunti – Udienze camerali da remoto – Possibilità – Condizione. 

Processo amministrativo – Principio di chiarezza - Scritti difensivi – Riferimento a domande future ed eventuali – Esclusione. 



       Ai sensi dell’art. 60 c.p.a. il giudice può decidere con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare, previo avviso alle parti, “salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti”, dichiarazione che, nel caso di svolgimento dell’udienza camerale da remoto, deve essere esternata o nelle note di udienza o in sede di discussione orale previa richiesta della stessa

 

       Sulle parti del processo amministrativo incombe il dovere di chiarezza nella redazione degli scritti difensivi (art. 3 c.p.a.), che esige che ogni richiesta su cui il giudice debba provvedere sia formulata in termini chiari e univoci e non mediante formulazioni ambigue e prive di senso giuridico come la riserva di una domanda futura che non equivalendo, per definizione, alla domanda, non ha alcun valore giuridico e non determina alcun dovere del giudice di provvedere su di essa.  

 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri