Self restraint in materia di sindacato sui giudizi delle commissioni di concorso per professore di prima fascia

Self restraint in materia di sindacato sui giudizi delle commissioni di concorso per professore di prima fascia


Università degli studi - Professore ordinario e associato – Concorso professore di prima fascia – Commissione - Valutazione - Sindacabilità – Limiti. 

    In sede di concorso per professore di prima fascia alla Commissione il compito di fissare i criteri di valutazione, limitando la discrezionalità della stessa al rispetto del parametro costituito dagli “standard normativi” unanimemente riconosciuti (1). 

 

(1) Ha ricordato la Sezione che alla Commissione nominata spetta il compito di fissare i criteri di valutazione che debbono “essere stabiliti nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente”. 

Come è stato precisato dalla Sezione, “i parametri definiti prima dell'inizio delle operazioni di valutazione, vincolano rigidamente l'operato della Commissione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ossequio ai principi di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di selezione alle quali l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Tali criteri non possono quindi essere manipolati in sede di attribuzione del punteggio, integrandoli con pretesi significati impliciti o inespressi” (cfr., tra le molte, in termini, Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio 2019, n. 5024).
Quando l’amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è infatti tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2017 n. 3502).
Quanto sopra esclude che, nella specie, la scelta, prevista dal bando di concorso e prima ancora dal Regolamento di Ateneo dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, approvato ai sensi degli artt. 18 e 24, l. 30 dicembre 2010, n. 240, di affidare alla Commissione il compito di fissare i criteri “tenendo conto degli standard normativi” per la valutazione dei titoli presentati dai candidati al posto di professore universitario (di prima o di seconda fascia), possa considerarsi illegittima perché in tal modo si consegnerebbe alla Commissione l’arbitraria opportunità di individuare parametri di valutazione del tutto eterogenei e quindi idonei a alterare la par condicio tra i candidati, laddove, per un verso, la fissazione dei criteri sia ancorata a standard “normativi” unanimemente riconosciuti, venga effettuata quando ancora non siano conosciuti i contenuti dei titoli prodotti dai candidati, sia consentito lo scrutinio giudiziale sui criteri, sebbene (per quanto poi si dirà) nel perimetro della valutazione della non illogicità o irragionevolezza degli stessi.
​​​​​​​Ben può, dunque, affidarsi alla Commissione il compito di fissare i criteri di valutazione, limitando la discrezionalità della stessa al rispetto del parametro costituito dagli “standard normativi” unanimemente riconosciuti; il che sposta l’ambito della verifica da parte del giudice amministrativo sulla valutazione della logicità e ragionevolezza del contenuto dei criteri fissati dalla Commissione e la corrispondenza degli stessi con gli “standard normativi” unanimemente riconosciuti. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

UNIVERSITÀ, PROFESSORE ordinario e associato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri