Scelta tra azione risarcitoria a fronte di una occupazione sine titulo nell’ambito di un procedimento di espropriazione mai completato e restituzione del bene

Scelta tra azione risarcitoria a fronte di una occupazione sine titulo nell’ambito di un procedimento di espropriazione mai completato e restituzione del bene


Risarcimento danni - Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione sine titulo – Legittimazione – E’ del proprietario – Rinuncia all’azione di restituzione – Necessità – Rinuncia al diritto di proprietà – Esclusione – Scelta tra restituzione e risarcimento – E’ dell’Amministrazione.

 

          La proposizione dell’azione risarcitoria a fronte di una occupazione sine titulo nell’ambito di un procedimento di espropriazione mai completato è un’opzione spettante al proprietario ed implica rinunzia all’azione di restituzione e non già al diritto di proprietà; peraltro, l’abdicazione all’azione non interferisce con i poteri discrezionali della P.A. di disporne l’acquisizione sanante ex art. 42 bis, con la conseguenza che l’opzione finale tra restituzione e risarcimento resta pur sempre rimessa alla P.A., sia pure nei limiti in cui residua il relativo potere discrezionale, tenuto conto dell’interesse pubblico alla conservazione dell’opera, ove realizzata (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che abrogato l’istituto di matrice giurisprudenziale dell’”accessione invertita”, la richiesta risarcitoria a fronte dell’irreversibile trasformazione del fondo comporterebbe una rinunzia abdicativa al diritto di proprietà (Cons. St., sez. II, 28 novembre 2019, n. 8119 e 17 maggio 2019, n. 3195)

Non sono tuttavia mancate perplessità rispetto a tale ricostruzione. 

In particolare il Tar Piemonte, con sentenza della prima Sezione n. 368 del 28 marzo 2018, aveva escluso l’ammissibilità di una rinuncia al diritto di (piena) proprietà che avrebbe lasciato il bene privo di proprietario.

Ad avviso del Tar l’opzione per l’azione risarcitoria rappresenta espressione della volontà del proprietario di non avvalersi della tutela restitutoria rispetto al bene illecitamente occupato. Comporta, in altri termini, una rinunzia all’azione di restituzione del bene, nell’ambito di più opzioni alternative, nessuna delle quali prodromica né pregiudiziale all’altra.

Peraltro, se è vero che la richiesta risarcitoria del proprietario dell’area ha valore di rinunzia abdicativa all’azione di restituzione del bene illecitamente occupato (o addirittura, secondo l’orientamento prevalente, alla proprietà stessa) e che-si ribadisce- “la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al privato danneggiato” (Cass. civile, sez. I, ord., 8 gennaio 2020, n. 144 su citata), non appare in linea con l’attuale quadro giuridico estenderne gli effetti fino a elidere il potere discrezionale attribuito in via esclusiva all’Ente che ha utilizzato un’area sine titulo di valutarne l’acquisizione in proprietà (in alternativa alla restituzione previa riduzione in pristino dell’opera ivi realizzata), stante la specifica norma di legge (art. 42 bis), perfettamente inquadrabile nella cornice costituzionale dei limiti alla proprietà privata (art. 42 Cost.).

Pertanto, incombe sull’Ente comunale l’obbligo della suddetta valutazione; ove ne deliberasse l’acquisizione in proprietà, sarebbe tenuto a liquidare in favore di parte ricorrente il valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento quale indennizzo a fronte del pregiudizio patrimoniale subito (combinato disposto commi 1 e 3 dell’art. 42 bis), nonché – a tenore dello stesso 42-bis, comma 3, ultima parte – un risarcimento del 5% del valore venale stesso, per ogni anno successivo alla scadenza dell’occupazione legittima (avvenuta per decorrenza del termine quinquennale dall’immissione in possesso), a fronte del pregiudizio prodotto dall’occupazione sine titulo; salva la detrazione di quanto eventualmente già corrisposto e subordinando – come per legge - l'effetto traslativo dell’acquisizione sanante all'effettivo pagamento delle somme.

Il risarcimento per il protrarsi dell’occupazione sine titulo – dovuto  ex art. 42-bis comma 3, ultima parte - dovrà essere corrisposto anche nel caso in cui l'Amministrazione optasse per la restituzione del bene.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

DANNI (in materia civile, penale, amministrativa, contabile, alternativi)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri