Risarcimento danni per indebita decurtazione di finanziamento pubblico

Risarcimento danni per indebita decurtazione di finanziamento pubblico


Risarcimento danni – Attività di impresa – Concessione finanziamento pubblico – Indebita decurtazione del contributo spettante – Annullamento in sede giurisdizionale – Istanza risarcitoria.

Risarcimento danni – Attività di impresa – Responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione pubblica per lo stato di insolvenza e di paralisi aziendale dell’impresa privata – Esclusione.

Risarcimento danni – Attività di impresa – Perdita di chance – Sussiste – Quantificazione – Criteri.

Risarcimento danni – Attività di impresa – Risarcibilità del danno emergente per i maggiori costi dei prestiti bancari – Sussiste – Quantificazione – Criteri.

      Gli errori di previsione e programmazione finanziaria, commessi da un’impresa privata danneggiata da un’indebita decurtazione di un finanziamento pubblico, integrando una colpa generica costituiscono concorso del fatto colposo del danneggiato-creditore nella causazione del danno da dissesto aziendale, da ritenersi evitabile mediante l’uso della diligenza dovuta dall’imprenditore, ex art. 1176, comma 2, codice civile (1).

      Sussiste, tuttavia, la responsabilità civile della P.A. per lesione di interesse legittimo, per il danno seguito all’illegittimo provvedimento di decurtazione del finanziamento pubblico, con riguardo alla perdita di “chance”, cioè della possibilità di produrre utili mediante l’investimento delle risorse pubbliche spettanti e non concesse (lucro cessante) (2), nonché con riguardo al danno emergente pari al costo degli interessi passivi corrisposti sui prestiti bancari contratti per compensare il minor apporto del finanziamento pubblico nella misura della decurtazione (3).    

     Nei termini e con i delineati limiti, non vi è dubbio che sussista il nesso causale tra il provvedimento annullato in via giurisdizionale e il danno subito, nonché l’elemento soggettivo della colpa di apparato, poiché il Ministero, per mera negligenza o errore, ha decurtato il finanziamento concesso.

 

(1) Ad avviso del T.a.r., è ipotizzabile che la decurtazione di una somma di finanziamento pubblico su un investimento imprenditoriale privato possa avere effetti destabilizzanti per l’impresa, sennonché, quando vi siano stati, a monte, errori di programmazione finanziaria da parte dell’impresa, ciò non integra ex se una responsabilità civile della P.A., perché la quota di un finanziamento pubblico da erogarsi, ancorché in presenza di un impegno formale dell’Amministrazione, costituisce, fino all’erogazione, una mera aspettativa finanziaria, non già una certezza contabilizzabile in via preventiva come provento.

Richiamando Cons. St., sez. III, 21 giugno 2017, n. 3058, il T.a.r. ha chiarito che il concorso, nella produzione del danno, di precedenti o concomitanti errori di analisi e di pianificazione commessi dalla stessa impresa, consente di escludere - ex art. 1227, comma 2, del codice civile - la responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione per lo stato di insolvenza e di paralisi aziendale, nonché per il dedotto danno di immagine. Stante la genericità della formulazione della norma (art. 1227 c.c.), la colpa del danneggiato-creditore sussiste non solo nell’ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella mera violazione della regola comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica (cfr.: Cass. civile, S.U. 21.11.2011 n. 24406).

 

(2) Il T.a.r., quanto alla dedotta perdita della chance – perdita cioè della possibilità concreta per l’impresa di incrementare la propria produzione e i propri guadagni – ha riconosciuto alla società danneggiata un danno, limitatamente alle possibilità di incremento produttivo che un maggiore investimento, pari a 400 milioni di lire e un tempestivo accreditamento dell’acconto di lire 91.117.000, concesso e non erogato, avrebbero consentito all’azienda. Con riferimento al danno provocato dalla P.A. assume rilevante importanza il c.d. “lucro cessante”, nella peculiare declinazione della perdita di chance, cioè nel pregiudizio sofferto per aver perduto, quale conseguenza dell’adozione di atti illegittimi, l’occasione di conseguire il bene della vita che l’interessato avrebbe potuto ottenere se l’Amministrazione si fosse comportata correttamente (cfr.: Cons. Stato V, 30.1.2017 n. 372).  

 

(3) Il T.a.r. ha ipotizzato, inoltre, che l’accreditamento dell’intero finanziamento pubblico avrebbe consentito alla società di ridurre l’importo dei finanziamenti bancari di almeno 206 mila euro, sicché il danno calcolabile, in termini di perdita economica (quindi di danno emergente), è presumibilmente pari agli interessi passivi bancari pagati su una somma di 206 mila euro (ai tassi applicati in concreto) non per il periodo di intera durata del mutuo bancario ma per il periodo che va dalla data di erogazione definitiva del finanziamento pubblico (1996), fino alla data di cessazione delle attività aziendali (2008).


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

DANNI (in materia civile, penale, amministrativa, contabile, alternativi)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri