Ripresa, in Campania, della attività scolastica in presenza nelle scuole elementari e medie

Ripresa, in Campania, della attività scolastica in presenza nelle scuole elementari e medie


Covid-19 – Campania – Attività scolastica in presenza - Ordinanza del Presidente della Regione Campania che dispone permanenza didattica a distanza - Nelle scuole elementari e medie – Contrasto con d.P.C.M. 14 gennaio 2021 – Va sospesa.  

    ​​​​​​Deve essere sospesa l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 2 del 16 gennaio 2021, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal d.P.C.M. 14 gennaio 2021 perchè prescrive il divieto di didattica in presenza anche per le classi del primo ciclo successive alla terza (quarta e quinta elementare, prima, seconda e terza media), per le quali invece il d.P.C.M. esclude la didattica a distanza, se non, limitatamente alla seconda e terza media, nell’ipotesi di accertato scenario di alto rischio, che non ricorre nella Regione Campania, classificata in c.d. “fascia arancione” fino all’11 gennaio 2021, e, attualmente in c.d. “fascia gialla” (1). 


​​​​​​
1) Ha chiarito il decreto che il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 individua uno strumentario di misure, qualificate idonee a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, alla luce di continue attività di monitoraggio di rischio sanitario - svolte sulla base dei criteri predefiniti, come da allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, adottati dal decreto del Ministero della salute 30 aprile 2020, e delegate alla “Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio”, di cui al decreto del Ministero della salute 30 aprile 2020 - e di valutazioni tecniche operate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020 n. 630 e successive modificazioni e integrazioni, con l’apporto partecipativo esterno della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; tutti i passaggi procedimentali predetti risultano aggiornati a data immediatamente precedente, compatibilmente con la tempistica consentita dalla naturale durata della prevista obbligata sequenza, la pubblicazione del d.P.C.M..

La valutazione di idoneità e proporzionalità delle indicate misure è stata dunque operata già a livello statale, con un grado di attualità che non risulta messo in dubbio, e tale valutazione non sembra sia stata contestata, finora, dalla Regione Campania.

Si è già osservato che “l’intervento statale, tanto più se mediante l’adozione di norme giuridiche di rango primario, volta a fronteggiare l’epidemia in atto, deve ritenersi caratterizzato da un previo bilanciamento e ricomposizione a livello nazionale dei vari interessi coinvolti” (Tar Catanzaro, sez. I, dec., n.2 del 2021). In tale ottica, i parametri individuati a livello centrale per “misurare” il livello di gravità locale del contagio e la distinzione dei territori in “fasce”, su scala regionale, in base al livello misurato e in via automatica, fanno corrispondere un predefinito livello di protezione e la previa identificazione del contenuto delle misure restrittive. Tale sostanziale corrispondenza tra livello misurato del contagio e contenuto delle misure restrittive apprestate, consustanziale al meccanismo delle “fasce”, esclude senz’altro la possibilità di misure ampliative, finanche con norme di rango primario (cfr. Corte cost., ord. 14 gennaio 2021, n. 4), ma rende assai problematica anche la possibilità di emanare misure più restrittive per gli enti substatali negli ambiti già presi in considerazione dalle disposizioni governative.

Al riguardo, si è già ritenuto, in generale, che “non è in discussione, in presenza di istruttoria conforme ai principi di attualità e completezza, il potere di ciascun presidente regionale di adottare provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto il d.P.C.M. prevede per la “zona di rischio” in cui la Regione è inserita” (Cons. Stato, sez. III, dec. n. 6453 del 2020). 

La giuridica possibilità di discostarsi dalle adottate misure, quindi, ove pure astrattamente configurabile, alla stregua della non espressamente abrogata disposizione di chiusura tuttora prevista dall’art. 32, l. n. 833 del 1978 - che fonda i consentiti poteri extra ordinem sulla “necessitas” (che, come noto, “non habet legem, sed ipsa sibi facit legem”) - non può tuttavia prescindere, conformemente del resto alla consolidata giurisprudenza in materia, necessariamente adattata alla fattispecie all’esame: a) dall’acquisizione di dati attuali, pertinenti e rilevanti, sotto il profilo della “quantificazione” del contagio e dell’idoneità delle misure individuate, tenuto conto della già prevista, a livello centrale, flessibilità delle stesse al verificato mutamento delle condizioni fattuali, progressivamente e continuamente monitorate; b) dalla valutazione di tendenziale completezza del sofisticato apparato di protezione apprestato, che copre, attualmente, pressoché tutte le attività umane; c) della esplicita individuazione, in taluni casi, di livelli non riducibili di protezione di interessi confliggenti. Come è evidente, la concreta possibilità di intervento ulteriore su base substatuale (regionale o comunale, che sia) resta confinata alle ipotesi, appunto residuali, di necessità, ravvisabili nei casi in cui circostanze, non previste e non prevedibili, impongano l’improcrastinabile adozione di misure straordinarie finalizzate a fronteggiare idoneamente, con carattere di ineludibilità, situazioni di emergenza-urgenza.

Particolarmente rigoroso dunque si prospetta lo scrutinio di proporzionalità-congruità della scelta compiuta dall’Autorità amministrativa, in astratto e tanto più in concreto, a fronte del sopra rappresentato quadro di protezione già apprestato dal Governo, al quale si potrebbe derogare solo ove risultino verificati eventi effettivamente contingibili, di durata limitata, non previsti e non regolati da altri atti, che impongano la necessità della nuova misura pur a fronte di altre misure già apprestate o apprestabili, concretamente idonea a fronteggiare il pericolo; inoltre, proporzionata, e dunque imposta anche a sacrificio di altri diritti e interessi, ma nella misura, temporale e contenutistica, strettamente necessaria a fronteggiare il pericolo e meno impattante per le situazioni contrapposte.

​​​​​​​Tutti i predetti elementi costituiscono parametro del sindacato giurisdizionale di proporzionalità e ragionevolezza e vanno verificati sulla base dell’istruttoria svolta a monte del provvedimento emergenziale emanato, che di tutti i predetti elementi deve tendenzialmente dare conto o che quantomeno deve fare emergere dagli atti. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Campania

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri