Riparto dei requisiti per partecipare a procedura di gara tra imprese facenti parte di raggruppamento

Riparto dei requisiti per partecipare a procedura di gara tra imprese facenti parte di raggruppamento


Contratti della Pubblica amministrazione – Raggruppamento temporaneo di imprese – requisiti di qualificazione – In capo all’intero raggruppamento – Sufficienza – Soccorso istruttorio – Applicabilità.

        Con il nuovo Codice dei contratti nel caso di concorrenti che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese si privilegia il dato sostanziale costituito dall’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione da parte dell’intero raggruppamento, fermo restando che l’esecuzione dovrà poi essere ripartita tra le imprese raggruppate nei limiti della qualificazione posseduta da ciascuna di esse; tale esigenza ben può essere soddisfatta con l’applicazione del soccorso istruttorio (1).

(1) Ha chiarito il Tar che non può essere pronunciata l’esclusione laddove la qualificazione necessaria all’esecuzione del lavoro (come del servizio o della fornitura) sia posseduta dall’intero raggruppamento ma erroneamente ripartita tra le imprese raggruppate: in tal caso la stazione appaltante deve assegnare un termine al concorrente per correggere la dichiarazione circa la suddivisione delle quote di esecuzione al fine di riportarla nei limiti posseduti da ciascuna impresa raggruppata.

La Sezione ha ricordato che sussistono oscillazioni giurisprudenziali in tema di estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio e, in particolare, circa la sua applicabilità al caso che rileva nella presente sede. Si ritiene tuttavia che non vi siano elementi in contrario che possano essere desunti dalla trama ordinamentale.

Non osta a tale conclusione la disposizione di cui all’art. 48, comma 4, d.lgs. 50 del 2016 che, nel testo risultante dopo la novellazione ad opera dell'articolo 32, comma 1, lettera b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, statuisce che “nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” ma non vieta l’applicazione del soccorso istruttorio a tale tipologia di dichiarazione. Il comma 6 della stessa disposizione afferma che “nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'art.84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo” e con ciò statuisce il principio secondo il quale ogni impresa raggruppata deve essere qualificata per la quota di lavori che assume. Questo principio non è in contestazione; si afferma solo che è venuto meno il principio della necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione quale requisito di ammissione alla procedura, permanendo solo quello (incontestabile) della necessaria qualificazione sulle parte di lavorazioni (o servizi o forniture) che l’impresa raggruppata assume.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, RAGGRUPPAMENTO temporaneo di imprese

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri