Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico di pazienti cronici o fragili in Lombardia

Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico di pazienti cronici o fragili in Lombardia


Sanità pubblica – Regione Lombardia - Riordino offerta e presa in carico di pazienti cronici o fragili – Legittimità. 

 

          E’ legittima la delibera della Regione Lombardia che disciplina il riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico di pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9, l. reg. n. 33 del 2009, che ha modificato l’organizzazione dei servizi relativi al Piano nazionale della Cronicità, non avendo dequotato i medici di medicina generale a favore del gestore, e ciò in quanto la responsabilità della competenza clinica in relazione al paziente, e l’assistenza primaria, rimangono infatti in capo al medico di medicina generale, pur se nel contesto di un modulo organizzativo che, per gli aspetti non medici, si avvale anche di altre figure; lo scopo del contestato modello è infatti quello di garantire l’obiettivo della prevenzione e della continuità di cura del paziente cronico o fragile (1). 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che la figura del gestore si fonda evidentemente sulla necessità di un approccio multidisciplinare alla gestione dei pazienti fragili, nell’ottica di una maggiore integrazione dei servizi sanitari. 

Ha aggiunto la Sezione che in Lombardia, nella complessa opera di riorganizzazione del sistema sociosanitario lombardo il ruolo dei medici di medicina generale rimane fondamentale. Essi, infatti, possono collocarsi nel percorso di presa in carico secondo differenti modalità: come gestori, organizzandosi con altri medici di medicina generale, in forme associative, quali cooperative e altre forme previste dalla normativa vigente; quali co-gestori e, in questo caso, redigono, insieme al Gestore, il Piano di assistenza individuale (PAI) e sottoscrivono il Patto di cura; infine, pur non partecipando al modello di presa in carico ma essendo, in ogni caso, destinatari del PAI dei pazienti assistiti, ai fini della necessaria condivisione informativa. Peraltro, per la parte non relativa alla cronicità, il medico di medicina generale continua a svolgere le funzioni previste dall'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina di base. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri