Rinvio della trattazione della causa, su richiesta di parte, se manca la cd. Copia d’obbligo degli scritti di parte e inammissibilità del ricorso Pat depositato in copia per immagine dell’atto cartaceo non firmato digitalmente

Rinvio della trattazione della causa, su richiesta di parte, se manca la cd. Copia d’obbligo degli scritti di parte e inammissibilità del ricorso Pat depositato in copia per immagine dell’atto cartaceo non firmato digitalmente


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Copia cartacea d’obbligo degli scritti difensivi – Art. 7, comma 4, d.l. n. 168 del 2016 – Mancanza – Rinvio trattazione della causa – Richiesta di parte – Esclusione - Ratio     

Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Ricorso trasmesso in copia per immagine dell’atto cartaceo, non firmato digitalmente e senza attestazione di conformità nonché procura a margine non sottoscritta digitalmente e non asseverata – Inammissibilità del ricorso – Deposito conforme alle disposizioni Pat oltre i termini ex art. 45, comma 1, c.p.a. – Non sana.  

 

        Il precetto, contenuto nell’art.  7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, in forza del quale nel processo amministrativo, per tutto il corrente anno 2017, “per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”, è volto a consentire al Collegio una più agevole lettura degli atti processuali, di guisa che non può essere invocato dalle parti (tanto meno da quella che non ha adempiuto all’obbligo di depositare almeno una copia cartacea degli atti del processo amministrativo) per posporre la trattazione del ricorso (1).

        E’ inammissibile il ricorso, depositato dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1 gennaio 2017), costituente una copia per immagine dell’atto cartaceo, non firmato digitalmente, che non ha l’attestazione di conformità, e con la procura a margine non sottoscritta digitalmente e non asseverata, inammissibilità che non avrebbe potuto essere sanata con l’invio, oltre i termini perentori previsti dall’art. 45, comma 1, c.p.a. (che impone il deposito nella segreteria del ricorso in originale) in riscontro alla cd. “comunicazione di cortesia“ inviata dalla Segreteria dell’Ufficio giudiziario (2).

 

(1) Cons. St., sez. VI, ord. caut., 3 marzo 2017, n. 880

(2) Ha chiarito il Tar che qualunque integrazione fosse pervenuta (integrazione che, è peraltro, non è avvenuta) da parte ricorrente a seguito dell’invio della "comunicazioni di cortesia della Segreteria dell’Ufficio giudiziario, non avrebbe comunque potuto convalidare l’attività processuale fino a quel momento svolta, non potendosi eludere i termini perentori di cui all'art. 45, comma 1, c.p.a.. Il richiamato art. 45 c.p.a. statuisce, infatti, l’onere del deposito nella segreteria del ricorso, ovviamente in originale, con la conseguenza che il deposito di una fotocopia dello stesso, e non del documento originario, non costituirebbe strumento idoneo a portare all'esame del giudice adito l'atto di impulso processuale ed il relativo ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Il Tar ha altresì escluso che sussistano gli estremi per accordare il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, non risultando la richiamata difformità dallo schema legale (che prevede il deposito di copia informatica degli atti di parte munita di dichiarazione di conformità quale modalità alternativa, anche a regime, individuata dalla richiamata normativa, procedure queste, oltre che chiaramente normate dalle disposizioni sopra indicate, altresì esplicitate nelle “Istruzioni ad uso degli avvocati” pubblicate nel sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa), riconducibile ad eventuali difficoltà operative connesse all'avvio del processo amministrativo telematico. La normativa relativa all’asseverazione trae origine dall'art. 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, da disposizione, quindi, datata.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri