Rinvio della trattazione della causa nel periodo di emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19 chiesto da avvocato genitore di figli minori

Rinvio della trattazione della causa nel periodo di emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19 chiesto da avvocato genitore di figli minori


Processo amministrativo – Covid-19 - Rinvio della trattazione della causa - Tar Brescia – Avvocato genitore di figli minori – Esclusione.

 

          Deve essere respinta l’istanza - presentata al Tar Brescia nel periodo di emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19, da un avvocato genitore di figli minori - di rinvio dell’udienza di discussione della causa motivata dall’avvocato con richiamo alle ordinanze Ministeriali assunte d'intesa con i Presidenti delle Regioni sia Lombardia che Emilia Romagna, secondo cui “costituisce legittimo impedimento la mancata comparizione del genitore avvocato, volta alla tutela dei minori”,  non rinvenendosi – con riferimento alle disposizioni vigenti sino alla data del 2 marzo 2020 – né nell’ordinanza 21 febbraio 2020, né nell’ordinanza 23 febbraio 2020, assunte dal Ministero della Salute  d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia né, infine, nel d.P.C.M. 1 marzo 2020, vigente ratione temporis, disposizioni del tenore citato dal difensore, né altre consimili (1).

 

(1) Ha aggiunto il decreto che presidente del Tar Brescia, nel suo decreto 24 febbraio 2020, ha tra l’altro ricordato come “quanto alla camera di consiglio fissata per l’emanazione delle misure cautelari collegiali, ai sensi dell’art. 55, comma 7, c.p.a. i difensori sono sentiti solo se ne facciano richiesta; egualmente, il ricorso chiamato all’udienza pubblica è assegnato a sentenza pur se i difensori non compaiano; né tali assenze possono interferire sull’esito della controversia. Così, con riguardo alla presente situazione, sempre per ridurre i rischi di contaminazione, si deve suggerire ai difensori d’intervenire personalmente all’udienza, pubblica o camerale, solo se ritengano particolarmente rilevante l’integrazione orale delle difese scritte. È comunque preferibile che essi – possibilmente con atto congiunto, trasmesso alla Segreteria della Sezione staccata - segnalino preventivamente, sia al Collegio, sia alle controparti, se parteciperanno o meno all’udienza e, quanto alle cause trattate in fase cautelare, anche se fanno istanza o se motivatamente si oppongono alla decisione delle stesse con sentenza semplificata, fermo che la decisione se definire la controversia con una pronuncia in forma semplificata appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio”.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri