Rinnovazione della notifica nulla dopo la sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148

Rinnovazione della notifica nulla dopo la sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148


Processo amministrativo – Notifica del ricorso – Notifica nulla - Omesso rinnovo dopo Corte cost. n. 148 del 2021 – Annullamento con rinvio.

 

                  Dopo la pronuncia della Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148 va annullata con rinvio al giudice di primo grado la sentenza del Tar che ha dichiarato inammissibile il ricorso notificato presso la sede reale di una Amministrazione con il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura di Stato invece di assegnare al ricorrente un termine per la rinnovazione della notifica (1).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che la Corte costituzionale, con la sentenza 9 luglio 2021, n. 148 ha espunto dall’art. 44, comma 4, c.p.a. l’inciso in base al quale, in caso di nullità della notifica del ricorso, cui faccia seguito la mancata costituzione in giudizio del suo destinatario, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla “se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”. Ha aggiunto che le pronunce della Corte che dichiarano la suddetta illegittimità eliminano la norma con effetto ex tunc, con il limite dei rapporti esauriti: limite che, però, non ricorre nel caso di specie, essendo tuttora pendente il giudizio senza che sia intervenuto alcun giudicato. A nulla vale, quindi, che la mancata fissazione da parte del T.A.R. di un termine al ricorrente per la rinnovazione della notifica nulla costituisse corretta applicazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a., nella versione vigente ratione temporis, in quanto l’illegittimità costituzionale ha come presupposto l’invalidità originaria della legge, sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale, per contrasto con un precetto costituzionale, cosicché le pronunce della Corte che dichiarano la suddetta illegittimità eliminano la norma con effetto ex tunc (Cons.St., sez. III, 12 luglio 2018, n. 4264), con il limite dei rapporti esauriti, che non ricorre nel caso in cui sia pendente il giudizio senza che sia intervenuto alcun giudicato.

Ai fini della rinnovazione non rileva neanche accertare la sussistenza dei presupposti per riconoscere l’erroe scusabile ex art. 37 c.p.a., e ciò in quanto l’assegnazione del termine per la rinnovazione della notifica nulla, conseguente al nuovo testo dell’art. 44, comma 4, c.p.a. scaturito dall’intervento della Corte costituzionale, prescinde del tutto, infatti, dall’imputabilità alla parte del vizio che ha cagionato detta nullità e, quindi, dalla scusabilità dell’errore/negligenza in cui la parte stessa sia incorsa, cosicché essa è dovuta anche quando – come nel caso di specie – sia stata la parte a darvi causa. La predetta assegnazione si spiega, infatti, come visto, alla luce del principio di proporzione (che risulta violato, ove essa sia limitata ai casi in cui la nullità della notifica del ricorso dipenda da causa non imputabile al notificante) e dall’esigenza, posta dall’art. 24 Cost., che a colui che agisce in giudizio non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale (Corte cost. 10 maggio 2021, n. 102; 26 novembre 2020, n. 253;  13 dicembre 2019, n. 271).

 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri