Rilevazione automatica delle presenze per gli avvocati di una Azienda sanitaria, attuato mediante l’uso del cd. badge

Rilevazione automatica delle presenze per gli avvocati di una Azienda sanitaria, attuato mediante l’uso del cd. badge


Pubblico impiego privatizzato – Avvocati di Enti pubblici - Rilevazione automatica delle presenze mediante l’uso del cd. badge – Legittimità.

 

          E’ legittima la delibera del Direttore generale del personale di una Azienda sanitaria che impone anche agli avvocati dell’Azienda di marcare con il badge l’entrata e l’uscita dal posto di lavoro, pena l’adozione di misure disciplinari (1).

 

 

(1) Ha chiarito la sezione che l’autonomia e l’indipendenza qualificanti l’esercizio di una determinata attività lavorativa, quale quella degli Avvocati di enti pubblici,  possono assumere – e concretamente assumono – contenuti e modalità di estrinsecazione diverse, in relazione alla tipologia di prestazione che viene in rilievo ed alla connessa esigenza, avvertita e tutelata dall’ordinamento, di evitare che le stesse risultino compromesse da scelte organizzative con esse confliggenti, promananti dall’Amministrazione di appartenenza.

 

In particolare, con riguardo alla posizione dei cd. avvocati pubblici, ovvero quelli che sono incardinati organizzativamente presso un determinato ente pubblico ed ai quali è affidato lo ius postulandi nell’interesse dell’ente di appartenenza, deve osservarsi che le loro prerogative di indipendenza ed autonomia, proprio perché affidatari dell’interesse di una parte, attengono essenzialmente al “modo” in cui perseguire quell’interesse, ovvero alle scelte difensive da mettere in pratica per la sua migliore tutela, con la conseguenza che non rischiano di essere pregiudicate, anche nella percezione ab externo, da forme di controllo, circa le modalità anche temporali di svolgimento della loro prestazione, che con quelle scelte non siano, direttamente o indirettamente, interferenti.

 

Non può escludersi, tuttavia, che determinate forme di controllo, pur rivolte in via diretta a verificare le modalità temporali di assolvimento della prestazione professionale dell’avvocato pubblico, quindi attinenti agli aspetti “estrinseci” della stessa, si rivelino oggettivamente idonee ad intaccare il “nucleo essenziale” dei requisiti di indipendenza ed autonomia della sua attività lavorativa: si pensi, con riguardo al meccanismo oggetto di controversia, all’ipotesi in cui l’autorizzazione all’uscita dalla sede di servizio, per recarsi presso un ufficio giudiziario, debba essere rilasciata da un Settore dell’Amministrazione diverso da quello di inquadramento dell’avvocato.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri