Rilevanza delle Dichiarazioni di collaboratori di giustizia ai fini dell’emissione dell’informativa antimafia

Rilevanza delle Dichiarazioni di collaboratori di giustizia ai fini dell’emissione dell’informativa antimafia


Informativa antimafia – Presupposti – Dichiarazioni di collaboratori di giustizia – Rilevanza

 

 

                E’ legittima l’interdittiva antimafia che si basi, oltre che su precedenti penali del titolare della società interdetta, anche su dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, atteso che se è vero che nel processo penale tali dichiarazioni non possono essere poste alla base del giudizio di colpevolezza se non si acquisiscono i c.d. riscontri esterni (artt. 192, 197 bis e 210 c.p.p.),  le stesse, per la diversità tra la logica del “più probabile che non “ e quella dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, possono essere correttamente considerate, ad colorandum, unitamente a tutti gli altri elementi indiziari (1). 

 

(1) Ha chiarito il parere che il sistema della documentazione antimafia, previsto dal d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice antimafia), si fonda sulla distinzione tra le fondamentali misure di prevenzione amministrative: le comunicazioni antimafia (artt. 87-89) - richieste per l’esercizio di qualsivoglia attività dei privati soggetta ad autorizzazione, concessione, abilitazione, iscrizione ad albi, segnalazione certificata di inizio attività (c.d. s.c.i.a) e c.d. silenzio assenso - e le informazioni antimafia (artt. 90-95), operanti nei rapporti dei privati con le pubbliche amministrazioni (es. contratti pubblici, concessioni e finanziamenti). 

In particolare, la comunicazione antimafia consiste nell’attestazione, a carico di determinati soggetti individuati dall’art. 85, d.lgs. n. 159 del 2011, della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (art. 84, comma 2). 

L’informazione antimafia, invece, rispetto alla comunicazione presenta un quid pluris individuabile nella valutazione discrezionale da parte del Prefetto del rischio di permeabilità mafiosa capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. Infatti, l’autorità prefettizia esprime un motivato giudizio, in chiave preventiva, circa il pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno dell’impresa, interdicendole l’inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l’Amministrazione o l’ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione (“l'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4”, art.  84, comma 3). 

In ordine alla forma, il parere ha precisato che non si richiedono all’informativa antimafia formalismi linguistici, né formule sacramentali, essendo idoneo a sorreggere la valutazione discrezionale del provvedimento prefettizio anche un apparato motivazionale asciutto, scarno, finanche poco elaborato, dal quale, però, si evincono le ragioni sostanziali che giustificano la valutazione di permeabilità mafiosa dell’impresa sulla base degli elementi raccolti dagli organi competenti. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia

MISURE di prevenzione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri