Rilevanza ai fini dell’individuazione del condizionamento mafioso di comportamenti caratterizzati dalla forza di intimidazione

Rilevanza ai fini dell’individuazione del condizionamento mafioso di comportamenti caratterizzati dalla forza di intimidazione


Informativa antimafia – Presupposti - Giudizio di non pericolosità in separato procedimento di prevenzione personale – Non rilevanza. 

    Lo svilupparsi di comportamenti caratterizzati dalla forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento e di omertà nel tempo sia essenziale non soltanto per la configurabilità della fattispecie penalmente rilevante ma anche per valutare il dato fattuale ai fini delle successive determinazioni da assumere nella dimensione della prevenzione antimafia (1). 


 

(1) Invero, il tempo, inteso sia nella concezione greca di kronos, ovvero di collocamento di fatti lungo una linea retta in sequenza successiva, sia in quella sempre di tradizione ellenica di kairòs, ovvero di opportunità di cui un soggetto beneficia in un determinato istante o segmento temporale, sono concetti ben noti al diritto amministrativo ed applicati – secondo la logica giuridica e non sociologica – in molteplici ambiti (tra tutti, quello del risarcimento del danno).
Considerare, quindi, la misura del tempo esclusivamente con riferimento alla distanza tra i fatti alla base della misura di prevenzione antimafia ed il momento applicativo della stessa è operazione parziale e pericolosa, in chiave di solidità dell’impianto prefettizio.
La vita di una associazione mafiosa, analizzata nella sua dimensione diacronica, si compone di tre fasi: strutturazione e consolidamento, piena operatività, venir meno degli effetti.
Il primo momento, ovvero quello della strutturazione del fenomeno e del suo consolidamento, richiede - come sopra ampiamente evidenziato - un evidente lasso di tempo per la stessa configurabilità del reato di cui all’art. 416 bis.
La seconda fase, ovvero la piena operatività del sodalizio, è condizionata dall’azione delle forze di polizia sul territorio e dai conseguenti provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Il terzo ed ultimo momento, ovvero il venir meno degli effetti del fenomeno mafioso, invece, è un qualcosa che richiede una convergenza di intenti da parte della società civile, particolarmente gravosa proprio perché deve reagire ad una condizione di assoggettamento, di intimidazione ed omertà strutturata sul territorio.
La Sezione rileva che la prospettata assenza di attualità dei fatti alla base del provvedimento non sia dirimente nel caso di specie, atteso che le seppur limitate e risalenti frequentazioni…in uno con i legami di sangue, assumono un peso specifico che va valutato in chiave proattiva e non statica. Invero, i rapporti tra lo stesso, il fratello…ed altri elementi apicali della famiglia mafiosa di … e delle famiglie più sanguinarie della ndrangheta calabrese (per come emergono dagli atti giudiziari versati in giudizio), proprio perché ancorati ad un contesto fortemente permeato dalla condizione di assoggettamento, dall’omertà e dalla forza di intimidazione, presentano una valenza sostanziale particolarmente pregnante anche in chiave prognostica. 

Privo di pregio è anche la tesi che riconduce alla mancata applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., un giudizio prognostico di affidabilità imprenditoriale – per quanto rileva ai fini del presente giudizio – obliterando che le due misure presentano presupposti e caratteri di afflittività completamente diversi, attingendo la prima anche e soprattutto la libertà personale del destinatario. 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia

MISURE di prevenzione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri