Ricorso redatto in doppio originale, uno cartaceo e l’altro digitale - Termine per impugnare l’ammissione di altro concorrente se è mancata la pubblicità sul profilo del committente o la comunicazione individuale

Ricorso redatto in doppio originale, uno cartaceo e l’altro digitale - Termine per impugnare l’ammissione di altro concorrente se è mancata la pubblicità sul profilo del committente o la comunicazione individuale


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale – Ammissibilità.
 
Processo amministrativo – Rito appalti – Ammissione di altro concorrente – Impugnazione – Termine – Mancato rispetto forme di pubblicità ex art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016 o comunicazione individuale – Conseguenza.

 

        Anche dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico nessuna norma vieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo (1).
 
        Qualora siano mancate le forme di pubblicità sul profilo del committente, nella sezione trasparenza, previste dall’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, o una comunicazione individuale, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2  bis, c.p.a. per l’impugnazione dell’ammissione di altro concorrente ad una gara pubblica non comincia a decorrere   (2).

 
(1) Cfr. Tar Lazio, sez. II, 1 marzo 2017, n. 2993.
Ha chiarito il Tar che la redazione digitale e la sottoscrizione con firma digitale dell’atto di parte siano requisiti funzionali al solo deposito, restando pur sempre possibile, ai fini della notifica cartacea, la formazione di un distinto originale analogico; ciò in base a quanto previsto dallo stesso art. 136 c.p.a., che, nel prevedere, da un lato, la sottoscrizione digitale e non anche la redazione digitale (comma 2 bis), e, dall’altro, che si possa trarre copia informatica dell’originale analogico.
Ha aggiunto il Tribunale che la tematica in esame si atteggia in maniera peculiare rispetto alle notifiche cartacee, per le quali si offrono, in concreto, due soluzioni: a) formazione dell’originale informatico, con estrazione di copia analogica, autenticata dall’avvocato, ai fini della notifica cartacea; b) formazione di due distinti originali, uno analogico, ai fini della notifica cartacea, ed uno informatico, per le eventuali, parallele notifiche a mezzo Pec, o, comunque, ai fini del deposito telematico (ipotesi concretizzatasi nella specie). Quest’ultima opzione si espone al rilievo critico per cui, in caso di procura sottoscritta dalla parte con firma digitale, la stessa non potrebbe essere esposta con l’originale analogico e viceversa. In ogni caso entrambe le modalità seguite nella pratica e dianzi illustrate possono essere considerate efficaci, nell’ottica del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., qui consistente nel portare l’atto difensivo, nella sua piena leggibilità, a conoscenza della controparte e del Collegio, a condizione che si realizzino la certezza in ordine: alla paternità dell’atto, alla data di sottoscrizione e alla trasmissione dell’atto stesso, senza che, dunque, possa essere invocata alcuna concreta violazione del diritto di difesa e nel pieno rispetto del contraddittorio.
Secondo la più recente giurisprudenza sia civile che amministrativa (Cass. civ., S.U., 18 aprile 2016, n. 7665; Cons. St. 4 aprile 2017, n. 1541) il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l’interesse all’astratta regolarità del processo ma a garantire l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione, in tutti i casi in cui tale pregiudizio non esiste, debba ritenersi conseguentemente esclusa la possibilità di sollevare eccezioni d’ufficio o comunque, pure su istanza di parte, dare rilievo a qualsivoglia eccezione (afferente o meno alle regole Pat) laddove l’atto abbia raggiunto comunque il suo scopo.

 (2) Ha chiarito il Tar che Lo specifico riferimento ad un dies a quo eccezionalmente riferito ad una pubblicazione sul profilo del committente e non ad una comunicazione individuale, pubblicazione peraltro doverosa, induce l’impresa interessata ad un legittimo affidamento circa la data a partire dalla quale, soltanto, potrà decorrere il termine per impugnare l’ammissione di altra concorrente. Di regola, pertanto, è alla predetta data di pubblicazione che si riferisce il dies a quo.
Ad avviso del Tar la pubblicazione sembra poter trovare un momento cognitivo equivalente, ai fini della decorrenza del termine impugnatorio, soltanto in una comunicazione o notificazione individuale del provvedimento, purché completa di ogni elemento utile a farne apprezzare la lesività da parte di un operatore di normale diligenza.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri