Ricorso per ottemperanza nei confronti dell'ASP di Reggio Calabria dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2021

Ricorso per ottemperanza nei confronti dell'ASP di Reggio Calabria dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2021


Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza - Azione esecutiva – Art. 16 septies, comma 2, lett. g), l. n. 215 del 2021 – Inapplicabilità. 

    E’ fondata l’azione esecutiva intrapresa previa la non applicazione dell’art. 16 septies, comma 2, lett. g), l. 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione europea (Trattato UE, Trattato TFUE, CDFUE, contenenti norme e principi direttamente applicabili, oltre che con la Direttiva n. 2011/7 sui ritardi nelle transazioni commerciali, direttamente efficace nei c.d. rapporti verticali) (1).

 

(1) Ha ricordato il Tar che l’art. 16 septies, inserito in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 pochi giorni dopo la pronuncia n. 236/2021 della Corte, che concerne la peculiare situazione del Servizio sanitario della Regione Calabria, attualmente soggetta – come la Regione Molise - alla gestione commissariale del Piano di rientro sanitario. Il comma 2 lett. g) dell’art. 16 septies, d.l. n. 146 del 2021 (conv. in l. n. 215 del 2021) prevede espressamente una causa di “improcedibilità” delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario calabrese instaurate dopo l’entrata in vigore della norma in questione.
si tratta di un’ipotesi di “sospensione” del giudizio di ottemperanza, che comunque preclude per un arco di tempo arbitrariamente ed irragionevolmente lungo (fino al 31.12.2025) la cognizione delle cause esecutive già intraprese contro gli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria come pure il divieto di proposizione di nuove, indipendentemente dalla natura e della tipologia dei crediti azionati.
La norma non esonera le ASP calabresi dagli obblighi di pagamento assunti, visto che essa non cancella né estingue i diritti di credito coperti dal giudicato o sorretti comunque da un titolo esecutivo; la sospensione delle azioni esecutive ha, invece, dichiaratamente lo scopo opposto di agevolare gli adempimenti, consentendo alle aziende sanitarie di riorganizzarsi a fronte delle numerose azioni giudiziarie intraprese nei loro confronti in questi anni (“al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali”). A tal fine, del resto, la disposizione specifica che i pignoramenti “non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo” perché, pendente la sospensione delle azioni esecutive, le aziende sanitarie sono abilitate all’utilizzo delle rimesse finanziarie necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali, tra cui figura espressamente il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento dei debiti e l’attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario della Regione Calabria, sebbene poi il comma 3 disponga che “Il comma 2 si applica nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In tale ipotesi ogni riferimento al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende fatto alla Regione Calabria”.
Com’è noto, stando all’attuale configurazione legislativa (art. 3 comma 1 bis D.lgs. n. 502/92), le Aziende Sanitarie sono enti con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, agiscono con strumenti di diritto privato (art. 3 ter), non vengono sottoposte a fallimento (art. 1 comma 1 R.D. 6 marzo 1942, n. 267) e, in virtù della norma in questione, godono ora del “privilegio” processuale di non potere essere aggredite dai propri creditori fino al 31.12.2025 con inevitabile e prolungato diniego di effettività di tutela delle posizioni giuridiche sostanziali del ceto creditorio.
Il quadro tracciato dall’art. 16 septies d.l. n. 146 del 2021 (conv. in l. n. 215 del 2021) si pone in frizione con i seguenti principi comunitari:
- principio dell’effettività della tutela giurisdizionale (art. 47 CDFUE, altrimenti detta “Carta di Nizza” - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale: “Ogni individuo cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo”; “Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale” e art. 19.1. TUE, secondo periodo, “Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione”);
- principio della libertà d’impresa (art. 16 CDFUE) nel mercato interno, posto che l’impedimento ex lege di qualunque azione esecutiva nei confronti delle ASP calabresi non può certo essere conciliabile, nemmeno astrattamente, con la disciplina europea che vieta i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali anche alle pubbliche amministrazioni;
- principio di libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE, già art. 39 TCE), dei pagamenti (art. 63, comma 2 TFUE, già art. 106 TCE), principio di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE, già art. 43 TCE) e di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE, già art. 49 TCE), introducendo la norma menzionata un irragionevole “ostacolo” all’esercizio delle citate libertà fondamentali riconosciute dal diritto euro-unitario;
- il principio di leale collaborazione tra gli Stati membri (art. 4.3. TUE secondo cui “In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono a qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione”).
E va da subito rimarcato che per il tipo di attività che anche le ASP calabresi svolgono, ricorrendo spesso a forniture di servizi e beni ricadenti nelle Direttive appalti e prestando cure mediche e sanitarie in genere di cui possono usufruire cittadini provenienti anche da altri Stati membri (la Calabria è, fra l’altro, regione a vocazione turistica e i turisti beneficiano notoriamente delle libertà del Trattato), la nuova disciplina nazionale di “favore” ad esse riservata si presenta di apprezzabile interesse comunitario transfrontaliero.
Nella norma in esame, la diretta violazione dei principi di origine comunitaria, attraverso la reiterazione di un meccanismo più volte censurato dalla Corte Costituzionale peraltro anche in una sentenza successiva (la n. 236 del 2021) a quella cui la disposizione in parola intenderebbe dare ottemperanza (la n. 168 del 2021), con l’effetto di generare gravissime incertezze sulla concreta effettività della tutela, impone a questo giudice di procedere alla definizione della lite a prescindere da quanto disposto dall’art. 16 septies comma 2 lett. g) d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021. 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri