Ricorso collettivo sulla prescrizione dei crediti in materia di quote latte - Prova della correttezza dei dati forniti dai produttori di latte

Ricorso collettivo sulla prescrizione dei crediti in materia di quote latte - Prova della correttezza dei dati forniti dai produttori di latte


Agricoltura – Quote latte – Dati forniti dai produttivi – Veridicità - Onere della prova.

Processo amministrativo - Ricorso collettivo e cumulativo - Ricorso collettivo - Quote latte – Prescrizione dei crediti – Inammissibilità. 

 

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               In materia di quote latte, in assenza di prove certe e dell'individuazione dei soggetti che hanno reso false dichiarazioni o dei pubblici ufficiali che hanno alterato i dati sul patrimonio bovino per farli "quadrare" con quelli stimati della produzione lattiera, non è possibile annullare le operazioni di stima e gli accertamenti consecutivi svolti; ed infatti, le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall’AIMA e poi dall’AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori l’onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati (1).  

 

         In materia di quote latte, è inammissibile il ricorso collettivo proposto da alcuni produttori per dedurre l’estinzione dei crediti per prescrizione ovvero per compensazione (2). 

 

(1) Cons. Stato, sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202.

Ad avviso della Sezione ciò accade, a maggior ragione laddove le richiamate affermazioni non si traducano nemmeno in un principio di prova del concreto impatto delle ridette indagini sulla attribuzione delle QRI e sulla conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto dalla singola azienda, la cui contestata entità, oltre tutto, è estranea al petitum dell’odierna controversia” (Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2019, n. 7481).

 

(2) Cons. St., Ad. Plen, n. 1 del 2018.

Ha ricordato la Sezione che nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi - motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (Cons. Stato, sez. III, 15 luglio 2019, n.4926; id., A.P., 27 aprile 2015, n. 5; id., sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4277; id., sez. V, 27 gennaio 2014, n. 398; id. 14 dicembre 2011, n. 6537).

Nel processo amministrativo, quindi, il ricorso cumulativo, pur non essendo precluso in astratto ha, comunque, carattere eccezionale, che si giustifica se ricorre una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in quanto riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale o iscrivibili all'interno della medesima azione amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2019, n. 2481; id., sez. III, 7 dicembre 2015, n. 5547; id., sez. IV, 18 marzo 2010, n. 1617; id. 21 settembre 2020, n. 5514; id., sez. III, 3 luglio 2019, n. 4569; id. 23 ottobre 2013, n. 5141).

Analogamente, affinché i ricorsi collettivi siano ammissibili nel processo amministrativo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali; è, in particolare, necessario che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure; le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili; i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto (Consiglio di Stato , sez. IV , 18 marzo 2021, n. 2341; per un’applicazione in materia di quote latte cfr. Cons.St., sez. II, 7 maggio 2008, n. 5726).

Le posizioni azionate afferiscono, invece, alla prescrizione del credito ovvero a ipotetiche compensazioni che necessariamente devono essere declinati individualmente e, dunque, riferirsi ai singoli e distinti rapporti obbligatori che legano ciascuno dei ricorrenti (produttori di latte) all’Amministrazione siccome inevitabilmente contraddistinti, quanto a genesi e gestione del rapporto, a presupposti del tutto autonomi.

D’altro canto, la divisata sanzione s’impone anche sotto distinto profilo e cioè per il fatto che l’appellante si è limitato a riproporre le censure articolate in prime cure senza, però, corredarle di un doveroso vaglio critico delle argomentazioni su cui riposa la decisione di primo grado che, pertanto, mantengono la loro perdurante e attuale validità, non essendo state giustappunto superate dal mezzo in epigrafe.


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

AGRICOLTURA, QUOTE latte

GIUSTIZIA amministrativa

AGRICOLTURA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri