Ricorso collettivo e cumulativo avverso il bando di un concorso

Ricorso collettivo e cumulativo avverso il bando di un concorso


Processo amministrativo – Ricorso collettivo e cumulativo – Avverso parti diverse di un bando di concorso e differenti provvedimenti di esclusione – Inammissibilità.  

 

        E’ inammissibile il ricorso proposto da più soggetti sia avverso parti distinte di un bando del concorso per il reclutamento di personale docente delle Scuole secondarie e di primo grado, in relazione alle clausole dello stesso che richiedono requisiti di ammissione (abilitazione all’insegnamento o un determinato titolo di studio) non posseduti, che avverso diversi e conseguenti provvedimenti di esclusione, da un lato non sussistendo identità di interessi e di posizioni giuridiche azionate e, dall’altro, ravvisandosi un conflitto di interessi tra i diversi ricorrenti, di numero superiore rispetto ai posti messi a concorso; l’azione è proposta per la tutela di posizioni giuridiche soggettive assolutamente non convergenti, che si fondano su una differente causa petendi, da cui scaturisce la possibilità che le rispettive pretese potrebbero pacificamente dar luogo a pronunce del tutto divergenti negli esiti, la cui specifica singola soluzione peraltro sarebbe del tutto indipendente e ininfluente rispetto all’altra e viceversa (1).

 

(1) Ha ricordato il Tar che la proposizione del ricorso collettivo e cumulativo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, con la conseguenza che la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. St., sez. III, 21 marzo 2016, n. 1120; id., sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 363).

Aggiungasi che nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi – motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (Cons. St., A.P., 27 aprile 2015, n. 5).


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri