Riconoscimento della status di profugo a cittadini italiani rimpatriati a causa della situazione politica, sociale, umanitaria ed economica determinatasi nel Paese di residenza

Riconoscimento della status di profugo a cittadini italiani rimpatriati a causa della situazione politica, sociale, umanitaria ed economica determinatasi nel Paese di residenza


 

Straniero – Profugo - Cittadini italiani - Rimpatriati a causa della situazione politica, sociale, umanitaria ed economica determinatasi nel Paese di residenza – Riconoscimento della status di profugo – Esclusione.

     Ai sensi degli artt. 1 e 2, l. 26 dicembre 1981, n. 763, nel caso di cittadini italiani rimpatriati a causa della situazione politica, sociale, umanitaria ed economica determinatasi nel Paese di residenza, per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario il previo formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio (1).
 

1) Il Tar ricorda che la l.  26 dicembre 1981, n. 763 ha ad oggetto la “Normativa organica per i profughi” e prevede diversi benefici economici e sociali a favore dei soggetti ai quali venga riconosciuto lo status di profugo.

L’art. 1 della legge suddetta, rubricato “Titolari dei benefici” recita: “Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie:

1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;

2) profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano;

3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;

4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti a profughi di cui ai punti 1), 2) e 3);

5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la data indicata nel successivo articolo 2, o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di provenienza purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà.

L’art. 2, comma 3, della medesima legge recita “Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico”.

L’art. 2, comma 4, invece recita “Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai Paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio”.

L’art. 2, comma 7 infine recita “Dopo l'entrata in vigore della presente legge e per i fini da essa previsti, l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio, nel quale verranno a trovarsi in qualsiasi Paese estero i connazionali ivi anagraficamente residenti, sarà dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorità diplomatiche accreditate nei predetti Paesi”.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

STRANIERO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri