Revoca di contributi e ragionevole durata del procedimento amministrativo

Revoca di contributi e ragionevole durata del procedimento amministrativo


Contributi e finanziamenti – Revoca - Procedimento amministrativo - Ragionevole durata – Fattispecie

 

I finanziamenti di cui al d.l. 22 ottobre 1992 n.415 convertito nella l. 19 dicembre 1992 n.488 sono attribuiti nell’esercizio di un potere discrezionale di apprezzamento degli elementi da valutare per redigere la relativa graduatoria; di conseguenza appartengono alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in tema di revoca dei finanziamenti stessi, che conseguono ad un riesercizio di questo potere.

 

Fra i principi che regolano il giusto procedimento amministrativo si individua anche il principio della ragionevole durata del procedimento stesso, che anche se non enunciato da una norma espressa si desume come corollario del più generale principio di certezza del diritto.

 

In base al principio di ragionevole durata del procedimento amministrativo, il privato non può essere assoggettato senza limiti di tempo ad un procedimento volto ad incidere su un suo diritto fondamentale o su un precedente provvedimento che ne abbia ampliato la sfera giuridica patrimoniale.

 

Il procedimento di revoca di un’agevolazione finanziaria precedentemente erogata in via provvisoria è un procedimento volto a restringere la sfera giuridica patrimoniale del privato in precedenza ampliata, e per conseguenza deve essere concluso nel ragionevole termine di dieci anni dall’erogazione stessa.


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

CONTRIBUTI e finanziamenti

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri