Revoca della qualifica di guardia giurata zoofila che ha esercitato poteri di vigilanza su animali diversi da quelli domestici

Revoca della qualifica di guardia giurata zoofila che ha esercitato poteri di vigilanza su animali diversi da quelli domestici


Professioni e mestieri – Guardia giurata - Guardia giurata zoofila – Esercizio poteri di vigilanza ex art. 6, l. n. 189 del 2004 – Senza essere in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria - Revoca della qualifica di guardia giurata zoofila – Legittimità – Ratio. 

 

               È legittima la revoca della qualifica di guardia giurata zoofila, disposta dal Prefetto nei confronti di una guardia che ha esercitato poteri di vigilanza ex art. 6, comma 2, l. 20 luglio 2004, n. 189 in ambito protezionistico, su animali diversi da quelli di affezione - rientrando in tale categoria esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica -, senza essere in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria e ciò in quanto – a tenore degli artt. 9 e 10 del TULPS – l’abuso del titolo è sufficiente per dubitare della permanenza del requisito dell’affidabilità, presupposto necessario per il conferimento di una qualifica autorizzativa di una attività di polizia (1). 

 

(1) Ha ricordato il parere che sulla portata dell’art. 6, l. n. 189 del 2004 si sono formati in giurisprudenza due diversi orientamenti. 

Secondo un primo orientamento (Cass. pen., sez. VI, 18 maggio 2011, n. 28727) i poteri delle guardie particolari giurate zoofile non sarebbero limitati al controllo sugli animali da affezione, ma anzi sarebbe esteso anche ad essi.  

Un secondo orientamento ha affermato che a tali guardie particolari giurate zoofile va riconosciuto il potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge n. 189 del 2004, nonché le correlate funzioni di agente di polizia giudiziaria esclusivamente con riferimento alla tutela degli “animali da affezione”, cioè gli animali domestici (Cass. pen., sez. III, 9 aprile 2008, n. 23631).   

Ha fatto il punto dei due diversi orientamenti Cass. pen., sez. VI, 16 maggio 2019, n. 21508, intervenuta in un  procedimento che vedeva una guardia particolare giurata zoofila condannata in secondo grado in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 347 c.p. “per aver usurpato una funzione pubblica effettuando controlli venatori nei confronti di cacciatori, pur non avendo il titolo essendo egli in possesso di un decreto di guardia particolare giurata zoofila che gli permetteva il solo controllo di cani da affezione, cioè di cani e gatti.” La stessa sentenza ha posto in evidenza che  ”in ordine ai poteri riconosciuti dalla l. n. 189 del 2004, art .6 alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, vi è un contrasto di vedute nella giurisprudenza di questa Corte, essendo stato, da un lato sostenuto che, in tema di caccia, a quelle guardie particolari giurate non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime affidata, a norma dell’art. 6, la vigilanza sull’applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli “animali da affezione”, in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva (Cass. pen., sez. III, 9 aprile 2008, n. 23631); e, da altro lato, affermato che le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti di polizia giudiziaria, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, ai sensi del citato art. 6, si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione (Cass. pen., sez. III, 18 maggio 2011, n. 28727).  

La Sezioni prima ha ritenuto preferibile, tra tali due indirizzi, il primo più restrittivo perché maggiormente rispettoso della lettera della legge. L’art. 6, comma 2, l. n. 189 del 2004, testualmente prevede che “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”. Ora, è di tutta evidenza che l’avverbio “anche” è stato utilizzato dal legislatore con riferimento “alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”, nel senso che anche a tali figure sono estesi quei poteri di vigilanza altrimenti riconosciuti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e non con riferimento alla frase “con riguardo agli animali di affezione”. Ne consegue che appare più corretto il principio enunciato nella prima delle due considerate sentenze, con la conseguenza che a tali guardie particolari giurate va riconosciuto il potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della l. n. 189 del 2004, nonché le correlate funzioni di agente di polizia giudiziaria esclusivamente con riferimento alla tutela degli “animali da affezione”, cioè gli animali domestici.  


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

PROFESSIONI intellettuali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri