Revoca dell’atto di approvazione di un’associazione agraria

Revoca dell’atto di approvazione di un’associazione agraria


Annullamento d’ufficio e revoca – Revoca - Associazione agraria – Adesione - art. 21-quinques, l. n.  241 del 1990  - Applicabilità.  

     L’adesione ad un negozio di ricostituzione di un’associazione agraria non è destinata ad esaurire i suoi effetti nel momento in cui avviene ma estende e proietta la sua efficacia nel tempo dando vita ad un‘organizzazione che per avere rilevanza pubblicistica (tanto da essere soggetta ad un’approvazione amministrativa) può essere sempre oggetto di una rimeditazione della scelta illo tempore effettuata; ne consegue l’applicabilità della revoca ex art. 21-quinques, l. 241 del 1990  (1). 

 

(1) Ha ricordato la Sezione che spetta al giudice amministrativo qualificare gli atti amministrativi oggetto di giudizio (Cons. Stato, sez. V, n. 6606 del 2021). Si tratta di un potere ufficioso, il cui esercizio non è vincolato né dell’intitolazione dell’atto, né tanto meno delle deduzioni delle parti in causa (Cons. Stato, sez. V, n. 3387 del 2018). L’esatta qualificazione di un provvedimento va infatti effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall’amministrazione (che nel caso di specie ha utilizzato la formula della revoca), con la conseguenza che l’apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa o impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell’atto stesso, non è vincolante né può prevalere sulla sostanza e neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell'atto, purché ovviamente sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato (Cons. Stato, sez. IV, n. 4942 del 2012). 

Nell’ambito dei provvedimenti “di secondo grado”, tipizzati dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, la revoca si configura quale strumento preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc, di un atto avente efficacia durevole, in esito a sopravvenuti motivi di pubblico interesse, al mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, alla nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (art. 21-quinquies).
Provvedimento ad effetto durevole è un provvedimento i cui effetti si prolunghino nel tempo, sino ad una scadenza prefissata o fino a quando sopravvenga un fatto idoneo a farla cessare, autorizzazioni, concessioni, provvedimenti attributivi di qualità o status, piani urbanistici, decreti di occupazione di urgenza.
Non sono provvedimenti durevoli un ordine di demolizione eseguito, una concessione ormai estinta, un’autorizzazione ad esportare beni che siano stati esportati.
E’ apprezzabile anche la irreversibilità degli effetti prodotti dall’atto, ma i soli motivi tecnico giuridici non sono decisivi.
​​​​​​​Va peraltro tenuto conto che l’art. 21-quinquies al comma 1-bis introdotto ad opera della l. n. 40 del 2007 di conversione del d.l. n. 7 del 2007, tuttora vigente, prevede espressamente anche la revoca dei provvedimenti ad efficacia istantanea.

Si deve ritenere che in tali casi (provvedimenti ad efficacia istantanea) si possa trattare sia di atti che abbiano già prodotto i loro effetti sia di atti che non abbiano esplicato la loro efficacia perché la legge non fa alcuna distinzione in proposito.
Ha aggiunto la Sezione che, con riferimento alla vicenda controversa, l’adesione ad un negozio di ricostituzione di un’associazione agraria non è destinata ad esaurire i suoi effetti nel momento in cui avviene ma – per quel che qui rileva – estende e proietta la sua efficacia nel tempo dando vita ad un‘organizzazione che per avere rilevanza pubblicistica (tanto da essere soggetta ad un’approvazione amministrativa) può essere sempre oggetto di una rimeditazione della scelta illo tempore effettuata.
Va altresì tenuto in debita considerazione lo scopo al quale mira la ricostituzione delle associazioni agrarie che è la restituzione dei terreni, come parte di una fattispecie unica a formazione progressiva.
In ultimo va osservato che la revoca del riconoscimento di una persona giuridica (istituto che presenta tratti di analogia con la revoca in questione che riguarda l’approvazione di una ricostituzione di un’associazione agraria di carattere privatistico) è ammessa come figura generale dall’ordinamento e soggiace al controllo per i consueti canoni di legittimità (limiti alla revoca essendo previsti solo per i negozi fondazionali a tutela della volontà del fondatore art. 15 cod. civ.). 


Anno di pubblicazione:

2021

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri