Revoca del riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato

Revoca del riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato


Processo amministrativo – Patrocinio a spese dello Stato – Riconoscimento – Revoca – Presupposti – Individuazione.


     Ai sensi dell’art. 136, d.P.R. n. 115 del 2002 affinché il magistrato possa revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato preventivamente concesso dall’apposita Commissione, oltre al requisito reddituale, è necessaria la non manifesta infondatezza della causa ovvero l’aver “agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” (1).

(1) Ha ricordato la Sezione che ai sensi degli artt. 74 e 126, d.P.R. n. 115 del 2002, per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato è necessaria la contestuale sussistenza di due requisiti, e cioè che il reddito sia inferiore ad un certa soglia prestabilita e che la causa sia  essere “non manifestamente infondata”.
Nel caso di specie, posta la sussistenza del requisito reddituale non messo in discussione dal giudice di prime cure, la revoca del beneficio disposta nella sentenza appellata è motivata sulla sola base della manifesta infondatezza della causa, non avendo il giudice evidenziato in motivazione la sussistenza della mala fede o della colpa grave.
Di tale motivazione occorre, dunque, comprenderne la portata ed il significato. Com’è stato stabilito in una recente pronuncia di questo Consiglio, l'art. 74 cit., richiede il requisito “negativo” della "non manifesta infondatezza" della pretesa azionata e non quello “positivo” della la sua fondatezza. Ciò in quanto bisogna tener conto della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), che potrebbe venir meno laddove fosse richiesta - per beneficiare del patrocinio gratuito - la prova della fondatezza delle ragioni che si intendono far valere in sede giurisdizionale. Nella medesima pronuncia, si legge, poi, che da tale assunto “ne consegue che - sebbene nella stragrande maggioranza dei casi il rigetto dell'impugnativa è correlato alla manifesta infondatezza della pretesa azionata in sede giurisdizionale - nondimeno possono sussistere delle eccezioni: possono ricorrere casi in cui vi siano margini di incertezza sull'interpretazione delle disposizioni applicabili, in cui vi sia un orientamento non sempre conforme da parte della giurisprudenza, tanto da poter giustificare, anche in caso di rigetto del ricorso, la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in considerazione della "non manifesta infondatezza" della pretesa azionata” (Cons. St., sez. III, 1 agosto 2019, n. 5475).


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

PATROCINIO a spese dello Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri