Revoca dei finanziamenti per progetti di ricerca e formazione nel Distretto Veneto delle Nanotecnologie

Revoca dei finanziamenti per progetti di ricerca e formazione nel Distretto Veneto delle Nanotecnologie


Contributi e finanziamenti – Ricerca - Progetti di ricerca e formazione nel Distretto Veneto delle Nanotecnologie – Revoca - Violazioni degli obblighi derivanti dalla convenzione di finanziamento – Illegittimità. 

 

          Sono illegittime le revoche del finanziamento, disposte nel 2015 dalla Regione Veneto, di circa 10 milioni di euro che del 2004 in poi la Regione stessa aveva attribuito al Consorzio Civen (il Coordinamento interuniversitario Veneto per le nanotecnologie) tra le Università di Padova, di Verona, Ca' Foscari Venezia e IUAV di Venezia per progetti di ricerca e formazione nel Distretto Veneto delle Nanotecnologie, essendo le violazioni degli obblighi derivanti dalla convenzione di finanziamento non così gravi da giustificare detta misura (1). 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che è vero che il Civen ha violato diversi obblighi che gli derivavano dalla convenzione di finanziamento, a partire dai tempi di rendicontazione, però, per quanto censurabili e se del caso fonte di responsabilità in sede propria, queste violazioni nel loro complesso non sono di proporzione tale da giustificare la revoca di un finanziamento di tanta importanza e interesse pubblico per la ricerca e l’economia venete.  

Ha ricordato la Sezione che l’art. 13 della Convenzione attribuiva alla Regione la facoltà di disporre penalità fino alla revoca parziale o totale del contributo, da graduare in relazione alla gravità delle irregolarità riscontrate. La revoca non era, quindi, automatica; ma richiedeva una ponderata valutazione dell’amministrazione regionale, che avrebbe potuto anche determinarsi nel disporre una mera penalità, o una revoca parziale, o in ultima ipotesi nessuna conseguenza, in relazione alla tipologia, al livello e alla qualità degli inadempimenti riscontrati. 

Ciò risponde, del resto, ai cennati principi generali in tema di inadempimento contrattuale che ricevono di certo applicazione nel caso di specie. Invero, in seguito alla stipula della Convenzione relativa alla regolamentazione della realizzazione dei progetti di ricerca e formazione nell’ambito del primo distretto tecnologico italiano sulle nanotecnologie applicate ai materiali, le parti hanno assunto l’attuazione del perseguimento di uno scopo comune in posizione di reciproca parità, funzionale allo sviluppo economico regionale per quanto concerne in particolare ricerca e formazione, in vista degli investimenti, che vanno a riguardare in primis l’economia regionale, nel settore delle nanotecnologie (cfr. art. 7 della convenzione). 

Dalla configurazione che sopra qui si è descritta, consegue che solo un motivato e proporzionato apprezzamento, da parte dell’amministrazione regionale dei fatti di inadempimento rilevati rispetto agli obiettivi comuni prefissati può essere tale da conferire un, adeguato e ragionevole, giusto titolo alla grave misura della revoca totale del contributo, come in genere è principio per ogni recesso della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2020, n. 1837): il che postula dunque un’attenta e globale ponderazione da parte dell’amministrazione regionale. 

Invero, qui ci si trova di fronte all’impugnazione di una revoca di un finanziamento regionale che riflette l’apprezzamento regionale del venir meno delle altre parti della convenzione che accede al finanziamento a obblighi a quella funzionali: obblighi peraltro nascenti dal fatto stesso della concessione del finanziamento.  

Sicché è fatale che, per valutare la ragionevolezza – e dunque la legittimità - dell’impugnata revoca, si faccia riferimento alla rilevanza delle mancanze rispetto a quanto nascente dal finanziamento e dalla stessa convenzione e, con riguardo all’intero rapporto, al principio di proporzionalità: principio generale dell’ordinamento, valevole sia per i rapporti amministrativi che per quelli convenzionali e che nei profili pattizi si esprime all’art. 1455 (Importanza dell’inadempimento) cod. civ.; per il quale principio il contratto (e, analogamente, ogni rapporto a disciplina convenzionale) non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte. Si tratta di un principio che è a sua volta riflesso della regola generale della buona fede. 

Il venir meno per revoca di un tale rapporto amministrativo (da prendere in considerazione in relazione ai prefissati obiettivi comuni di indirizzo regionale e universitario: dal che la pregnante sua dimensione pubblicistica) si potrebbe giustificare, infatti, solo se, a causa dei concreti fatti rilevati, il programma sia stato posto in condizione di non poter più, oggettivamente, assicurare il soddisfacimento degli interessi comuni, di natura pubblica specialmente per la Regione erogante. In un tal caso infatti si disarticola irreparabilmente l’equilibrio stabilito tra risorse regionali messe a disposizione comune degli enti di ricerca, la loro attività comune di ricerca e formazione e gli obiettivi generali di politica industriale regionale, in vista dei quali il finanziamento fu a suo tempo figurato e concesso a enti di ricerca sì localizzati in Veneto, ma di primo rango nazionale; e in ragione di che le prestazioni dovute sono state collegate da una naturale interdipendenza funzionale.  

Un tale rapporto, secondo l’indirizzo dominante, va apprezzato in chiave oggettiva, cioè in modo funzionale alle prestazioni regolate con la convenzione (e non soggettiva, con riferimento alla mera volontà delle parti): ma sempre, e soprattutto, in ragione degli obiettivi di interesse pubblico che avevano giustificato la sua erogazione. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

CONTRIBUTI e finanziamenti

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri