Resta la sospensione, in Campania, dell’attività didattica in presenza dal 1° marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021

Resta la sospensione, in Campania, dell’attività didattica in presenza dal 1° marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021


Covid-19 – Campania – Scuole - Sospensione dell’attività didattica in presenza - Dal 1° marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021 – Ordinanza del Presidente della Regione n. 6 del 27 febbraio 2021 – Sospensione ante causam – Esclusione.  

    Non deve essere sospeso in via monocratica l’ordinanza del Presidente della Regione Campania che ha disposto sospensione dell'attività didattica in presenza, dei servizi educativi per l’infanzia, dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle università, non potendosi il giudice sostituire alle scelte dell’amministrazione, che ha deciso di applicare il principio di massima precauzione sanitaria a scapito della temporanea compressione del diritto degli scolari alla frequenza in presenza  (1).

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(1) Ha chiarito il decreto che il principio, desumibile dalla decretazione nazionale, per cui è rimessa alle Autorità Territoriali l’adozione (anche per la didattica in presenza) di misure più restrittive, sicché in molti territori si è deciso – con ordinanze locali- di stabilire misure assai drastiche limitate ad ambiti locali in cui il fattore di contagio è stato indicato come più grave (per effetto, ad esempio, del diffondersi delle cd. “varianti”). 

L’elemento su cui si basa la essenziale pretesa degli appellanti – e cioè l’inclusione anche del territorio di Caserta e altri ambiti dove, essi affermano, non vi sarebbero i necessari presupposti di rischio grave – richiederebbe a questo Giudice, e per di più in sede di deliberazione sommaria, di effettuare una valutazione “selettiva” delle scelte della Regione, in modo da far emergere come è nell’auspicio degli appellanti, “quale” territorio richiederebbe una maggiore restrizione e per quale altro, invece, i dati scientifici non giustificherebbero tali scelte. Si richiederebbe, in sostanza, al Giudice, di effettuare una scelta che è tipicamente devoluta all’autorità emanante, nella specie il Presidente della regione, di cui soltanto questa porta la istituzionale e giuridica responsabilità, per avere applicato il principio di massima precauzione sanitaria a scapito della temporanea compressione del diritto degli scolari alla frequenza in presenza. Resta in capo alla autorità regionale il diritto e il dovere sia di rendere ostensibili i documenti scientifici posti a base delle scelte compiute sia quello di mantenere il costante monitoraggio dei dati medesimi per valutare, senza alcun ritardo, l’eventuale anticipazione del ripristino della presenza scolastica nelle classi degli scolari più giovani, che forse più degli altri hanno necessità di presenza in classe per il loro ottimale sviluppo relazionale e psicofisico oltreché educativo


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Campania

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri