Responsabilità disciplinare di professore universitario per aver percepito al lordo dei compensi pure spettanti per attività professionale eseguita extra moenia

Responsabilità disciplinare di professore universitario per aver percepito al lordo dei compensi pure spettanti per attività professionale eseguita extra moenia


Università degli studi - Professore ordinario e associato – Sanzione disciplinare – Non rientrante nella casistica ex art. 87, comma 1, n. 2), r.d. n. 1592 del 1933 – Illegittimità – Fattispecie. 


    
E’ illegittima la sanzione disciplinare di un mese di sospensione dall’ufficio e dallo stipendio di un insegnante universitario per avere una volta percepito al lordo compensi pure spettanti per attività professionale eseguita extra moenia; ciò in quanto tale mancamza non risulta tra quelle sanzionabili ai sensi dell’art. 87, comma 1, n. 2), r.d. n. 1592 del 1933, applicato dall’Università a fondamento dell’azione disciplinare (1). 


 

(1) Ha premesso la Sezione che il giudice amministrativo - avente ex art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a. giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di pubblico impiego in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3, d.lgs. n. 165 del 2001 tra cui vi rientra il personale docente delle università - oltre che a poter sindacare la sanzione applicata sotto il profilo della proporzionalità rispetto ai fatti addebitati (Tar Napoli, sez. VII, 21 ottobre 2020, n. 4646) può accertare, ancor prima, la stessa illiceità del fatto sotto il profilo disciplinare, quale presupposto indefettibile per l’esercizio del potere disciplinare (Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 2020, n. 3076; id. 30 ottobre 2018, n. 27657). Il giudice adito deve, quindi, accertare la dedotta antigiuridicità del comportamento in violazione di regole di condotta tipizzate da parte del pubblico dipendente, unitamente all’indefettibile sussistenza dell’elemento soggettivo (Cass. civ., sez. lav., 30 marzo 2006, n. 7543) senza che questo, ovviamente, comporti alcun eccesso di potere giurisdizionale.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 66, d.P.R. n. 382 del 1980 le Università possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, con possibilità per il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni di essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, con modalità definite da Regolamento redatto sulla base di uno schema ministeriale. Ai sensi dell’art. 4,  d.lgs. n. 370 del 1999 la materia è stata interamente rimessa all’autonoma determinazione degli atenei e nel caso di specie l’Università di Modena e Reggio Emilia ha approvato nel 2002 il predetto Regolamento, prevedendo - per quel che qui interessa - il pagamento tramite cedolini stipendiali al netto delle ritenute fiscali di legge. E’ dunque evidente e per altro non contestato da parte ricorrente che il pagamento delle attività di consulenza prestate dal professore destinatario della sanzione avrebbe dovuto essere effettuato con le suddette modalità e giammai tramite bonifici bancari al lordo delle imposte.
Tale indubbia anomalia, ad avviso della Sezione, va senz’alcun dubbio imputata al Segretario del Dipartimento ovvero al soggetto che per conto del Dipartimento stesso ha effettuato la predetta liquidazione e non ai docenti percettori delle somme.
Non spettava al ricorrente quale professore universitario l’ulteriore compito di verificare e sollecitare il rispetto delle procedure amministrative, risultando l’irregolarità commessa addebitabile unicamente al Segretario del Dipartimento tanto più che nello stesso decreto impugnato si rilevano le fuorvianti rassicurazioni ottenute da parte del responsabile amministrativo stesso “sulla correttezza delle procedure utilizzate per l’erogazione delle somme”.
Il professore inoltre non ha tratto alcun vantaggio personale, avendo ottenuto dal proprio datore di lavoro le somme effettivamente spettanti seppur al lordo delle ritenute fiscali, fermo restando l’obbligo di procedere al versamento delle imposte dovute per le attività professionali svolte e le correlate responsabilità, di ordine esclusivamente fiscale, a carico anche del sostituto d’imposta.
​​​​​​​Tanto premesso, ai sensi dell’art. 87, comma 1, n. 2), r.d. n. 1592 del 1933, applicato dall’Università a fondamento dell’azione disciplinare, tutte le sanzioni disciplinari irrogabili ai professori, compresa la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio (fino ad un anno) si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore. Nella fattispecie nessuno dei comportamenti tipizzati dal legislatore può assumere rilievo, non avendo l’Ateneo dimostrato il carattere dell’abitualità sub b) e c) né tantomeno la grave insubordinazione e la lesione della dignità. 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

UNIVERSITÀ, PROFESSORE ordinario e associato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri