Requisiti di partecipazione dei consorzi stabili

Requisiti di partecipazione dei consorzi stabili



Contratti della Pubblica amministrazione – Requisiti di partecipazione – Esperienza – Rientra tra i requisiti di capacità tecnica. 

Contratti della Pubblica amministrazione – Requisiti di partecipazione – Consorzi stabili - Possesso in capo ai singoli consorziati.

 

 

         Il possesso determinati livelli di esperienza, modulati a seconda dell’oggetto dell’appalto e degli obiettivi perseguiti con esso dall’Amministrazione, devono costituire requisiti di capacità tecnica e non possono essere inclusi nei criteri di valutazione delle offerte in quanto ciò rappresenterebbe una indebita commistione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri oggettivi di valutazione dell'offerta, i quali vanno invece mantenuti del tutto separati gli uni dagli altri (1). 

          L’art. 47, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal d.l. n. 32 del 2019, ha sancito il principio secondo cui in caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili, è necessaria la verifica della effettiva esistenza, in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla lex specialis, ricostituendo l’originaria limitazione del “cumulo alla rinfusa”, alla “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo”, i quali sono “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate” (2). 

 

 

(1) Ha ricordato la Sezione che costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche quello che vieta la commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione. Detto canone operativo, che affonda le sue radici nell'esigenza di aprire il mercato premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, unitamente al canone di par condicio che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo, trova in definitiva il suo sostanziale supporto logico nel bisogno di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all'offerta e all'aggiudicazione.” (Cons. Stato, sez. VI , 4 ottobre 2011, n. 5434; id., sez. V, 14 ottobre 2008, n. 4971; Tar Lazio, sez. III, 7 febbraio 2011, n. 1128). 

La Sezione ha aggiunto che il principio enunciato tollera peraltro eccezioni limitatamente ai criteri valutativi di tipo oggettivo, quali le caratteristiche organizzative del concorrente sotto il profilo ambientale, della tutela dei lavoratori e delle popolazioni interessate, i quali possono costituire criteri di valutazione (Tar Milano, sez. IV, 23 ottobre 2019, n. 2214). 

Allorché gli aspetti organizzativi ossia in ultima analisi i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente, non sono apprezzati in modo autonomo, avulso dal contesto dell'offerta, ma quale elemento idoneo ad incidere sulle modalità esecutive del servizio specifico e, quindi, quale parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta, il principio non risulta violato. 

(2) Giova segnalare che la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, si è già espressa nei sensi testé sintetizzati (Tar Lazio, sez. I bis, 7 dicembre 2020, n. 13049) con il recentissimo suggello ricostruttivo – quantunque in termini di obiter - dell’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 5). 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REQUISITI di partecipazione

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri