Regole per il turismo camperistico gratuito di 24 ore in Toscana

Regole per il turismo camperistico gratuito di 24 ore in Toscana


Turismo – Toscana - Ospitalità di camper in aziende di agriturismo – Per sole 24 ore e a titolo gratuito – Deroga agli standard di servizi e sicurezza – Illegittimità.

          E’ illegittimo il regolamento che, nella Regione Toscana, deroga agli standards di servizi e di sicurezza (dispositivi antincendi) fissati, in linea generale, con riferimento all’ospitalità di camper in aziende di agriturismo, sulla base di un criterio discretivo che si esaurisce nella breve durata (fino a 24 ore) della sosta (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che i servizi che, ai sensi dell’impugnata novella, in caso di sosta in un agriturismo del camper non superiore a 24 ore non devono essere assicurati non sono legati alla durata della sosta stessa: la necessità che la piazzola sia a prova di acqua e di polvere (tramite ‘inerbimento del terreno e l’uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile) si avverte sia che la fermata sia di poche ore che di più giorni, così come l’esigenza che ci sia l’acqua potabile e soprattutto, per evidenti motivi di sicurezza, l’energia elettrica o, ancora, che sia presente un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno scarico idoneo per i wc chimici.

Portato alle estreme conseguenze la conclusione contraria, si arriverebbe a dover ammettere (pena un evidente profilo di irrazionalità) l’esonero dai predetti standard di servizi e di sicurezza anche per un periodo di sosta più lunga se la stessa è gratuita e quindi alcun servizio deve essere offerto. Se è vero, infatti, che il camper è autosufficiente lo è per 24 ore come per 48 ore.

Né rileva il richiamo alla disciplina della sosta dei carovan dettata dall’art. 185 del Codice della strada. Evidente è infatti la differenza tra la sosta lungo la strada e quella in un privato agriturismo; quest’ultimo può ospitare molti camper contemporaneamente e ad ognuno di questi è connessa una attività, più o meno impegnativa, quale, ad es., la “registrazione” del campeggiatore a titolo gratuito e la trasmissione delle sue generalità alla Questura. Non si tratta, dunque, di una mera “tolleranza” alla sosta sui terreni di proprietà dell’agriturismo visto che in ogni caso alcuni obblighi incombono sulla struttura, peraltro importanti quali quelli di pubblica sicurezza, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n.773).

L’esonero ingiustificato dal rispetto di detti standard, infatti, finisce per violare la concorrenza perché una categoria di soggetti, quelli esercenti attività di agriturismo, per una parte di attività, peraltro aggiuntiva a quella propria dell’agriturismo (vendita di prodotti propri), non sono tenuti ad affrontare spese per assicurare luce, acqua potabile, impianti antincendi, ecc. agli “ospiti”, mentre proprio detta ospitalità garantisce loro un ritorno economico dalla vendita dei propri prodotti e dalla somministrazione di alimenti e bevande (colazioni, pranzi, cene con prodotti dell’agriturismo).


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

TURISMO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri