Regolamento per l’accesso ai servizi sociali del Comune di Varese e modalità di partecipazione ai costi

Regolamento per l’accesso ai servizi sociali del Comune di Varese e modalità di partecipazione ai costi


Sanità - Centro diurno - Disabili – Varese – Regolamento - Compartecipazione al costo del servizio - Quota di base pur in presenza di un ISEE nullo – illegittimità. 


    È illegittimo il Regolamento per l’accesso ai servizi sociali del Comune di Varese che, in sede di disciplina delle prestazioni erogate a favore di persone con disabilità grave inserite presso un centro diurno disabili, introduce la previsione della compartecipazione al costo di tale servizio, fissando una quota di base pur in presenza di un ISEE nullo (1). 


 

(1) Ha ricordato il parere – richiamando precedenti in termini, anche delle sezioni giurisdizionali (sez. III, 13 novembre 2018, n. 6371; id. 27 novembre 2018, n. 6708) - che tale previsione si pone in contrasto con la disciplina di riferimento sopra richiamata l’opzione di una contribuzione fissa, totalmente svincolata dal parametro vincolante dell’indicatore ISEE. Inoltre, viene nuovamente assegnato un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle indicate sentenze di questo Consiglio, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti disabili. 
Ragionando diversamente vi sarebbe un contrasto con le previsioni degli artt. 32, 38 e 53 Cost. e dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, che assicurano la tutela assistenziale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere.
Tutto ciò affermato, non va sottaciuta la necessità – in modo condivisibile evidenziata dal comune di Varese nelle sue deduzioni – di contemperare l’accesso alle prestazioni con la sostenibilità finanziaria delle stesse. La Sezione, pur condividendo tale ultimo principio, precisa tuttavia che il “giusto punto di equilibrio” debba trovarsi con soluzioni – appartenenti alla sfera della discrezionalità amministrativa – che siano rispettose del delineato quadro. 
Quanto al ruolo della famiglia, reputa la Sezione che nell’azione amministrativa debbano essere rispettati i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2016, n. 2: «È, infatti, del tutto evidente che la garanzia costituzionale del «diritto al mantenimento e all’assistenza sociale» presuppone che la persona disabile sia «sprovvista dei mezzi necessari per vivere» e che l’accertamento di questa condizione di effettiva indigenza possa richiedere anche una valutazione delle condizioni economiche dei soggetti tenuti all’obbligo alimentare. Ove così non fosse, verrebbero, d’altra parte, a poter irragionevolmente godere dello stesso trattamento di assistenza e di mantenimento, con conseguente identico carico finanziario e sociale, tanto le persone con disabilità individualmente e “familiarmentenon abbienti, quanto quelle prive di reddito ma concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità economico-patrimoniali». 
Il modo in cui ciò dovrà avvenire naturalmente non può essere stabilito in questa sede, spettando ancora una volta alla scelta discrezionale dell’amministrazione previa esauriente istruttoria. L’amministrazione, nell’individuare la disciplina da applicare, potrà/dovrà dunque valorizzare il nucleo familiare di riferimento, se esistente, ma in maniera più precisa rispetto a quanto sino ad ora fatto. 
Detto in altri termini, in prima battuta, innanzi ad un indicatore ISEE del disabile pari a zero non può essere automaticamente prevista una contribuzione di tipo fisso. 
​​​​​​​Fermo il rispetto di tale ultimo principio, potrà essere riconosciuto un “peso” al nucleo familiare del disabile ma ogni variazione, ogni deroga e ogni scostamento andranno meglio calibrati nei futuri atti dell’amministrazione, rispetto a quanto sino ad ora avvenuto, con regole ben più calzanti, complete e oggettive, rispetto a quella, citata nella memoria del comune, che molto discrezionalmente prevede, troppo genericamente, la “possibilità di ottenere ulteriori riduzioni della contribuzione, se non addirittura l’esenzione totale”.  


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri