Referendum per la suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre

Referendum per la suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre


Enti locali - Comuni - Comune di Venezia - Suddivisione nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre - referendum - Legittimità.

         E' legittimo il referendum consultivo sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare sulla suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre (1).

(1) Ha chiarito la Sezione che non sussistono illegittimità o inammissibilità del procedimento referendario.
La valutazione di opportunità del distacco appartiene alla responsabilità delle competenti istanze politiche e normative e non può essere svolta dal giudice, il quale deve lasciare le scelte politiche ai soggetti politicamente responsabili, incluse le popolazioni interessate, perché al giudice spetta solo di valutare se il procedimento seguito presenta i vizi di legittimità che gli sono denunciati.

Il Consiglio di Stato ha, quindi, accertato che non sussistono illegittimità o inammissibilità del procedimento referendario. In particolare, dall'eventuale esito favorevole del referendum non discende automaticamente che il capoluogo della Città metropolitana divenga Mestre per il maggior numero di abitanti e che a causa di questo effetto il referendum sia inammissibile, spiega una nota.
 Negando il referendum, del resto, si avrebbe una discriminazione dei cittadini interessati, che verrebbero privati del diritto costituzionale di esprimersi sul cambiamento dei loro assetti comunali. Quale poi sarà il Capoluogo - se la proposta passerà -, sarà deciso da una separata e autonoma valutazione di opportunità nelle sedi competenti e comunque, la legge n. 56 del 2014  "nomina 'Venezia' la città metropolitana, così intendendo quale sia il conseguente comune capoluogo".


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

COMUNE e provincia

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri